26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/53
Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione
(Causa T-523/15)
(2015/C 354/64)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapest, Ungheria), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, F. Moretti, avvocato, A. Bardanzellu, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
in via preliminare, disporre una consulenza tecnica d’ufficio per l’analisi economica del caso;
—
annullare la Decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile a Linpac il beneficio dell’immunità dalle sanzioni di cui alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («Comunicazione»);
—
annullare la Decisione nella parte in cui ha imputato anche a Italmobiliare le condotte sanzionate, condannandola in solido al pagamento delle ammende;
—
ridurre gli importi delle sanzioni inflitte;
—
condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-522/15, CCPL e a./Commissione.
A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo: violazione della Comunicazione e del principio di parità di trattamento per aver la Commissione concesso il beneficio dell’immunità a Linpac, sebbene non sussistessero le necessarie condizioni previste dalla Comunicazione stessa.
2.
Secondo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dei principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («Convenzione») e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta di Nizza»), del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, per aver la Commissione erroneamente attribuito a Italmobiliare la responsabilità solidale, in quanto società madre, per atti compiuti da società controllate.
3.
Terzo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1), degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 («Orientamenti»), nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla determinazione dei seguenti elementi/parametri di calcolo delle sanzioni: (i) valore delle vendite; (ii) importo per gravità; (iii) entry fee; (iv) adeguamenti dell’importo di base (in particolare, mancata considerazione dello stato di crisi del settore); (v) soglia edittale massima ex art. 23(2) del Reg. 1/2003; e (vi) insufficiente riduzione delle sanzioni in ragione della lunga durata del procedimento; nonché, infine, violazione dell’art. 101 TFUE, degli Orientamenti e dell’obbligo di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di applicazione del par. 35 dei suddetti Orientamenti.
4.
Quarto motivo: le ricorrenti chiedono che, in base all’art. 31 del Reg. 1/2003, il Tribunale dell’Unione europea eserciti la propria competenza giurisdizionale di merito e, anche in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, sostituisca la propria valutazione a quella della Commissione e riduca comunque le ammende complessivamente inflitte nella Decisione.
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