9.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/36
Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — HK Intertrade/Consiglio
(Causa T-526/15)
(2015/C 371/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong) (rappresentanti: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 161, pag. 19) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 161, pag. 1), nei limiti in cui detti atti inseriscono la ricorrente nella categoria di persone ed entità sottoposte alle misure restrittive;
—
annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 26 giugno 2015, indirizzata agli avvocati della ricorrente, riguardante il riesame dell’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC e all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, in quanto tale decisione nega la cancellazione della ricorrente dall’elenco delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione
—
La decisione del 26 giugno 2015 (la «decisione di riesame impugnata») ha funto anche da lettera di notifica della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1001 del Consiglio (gli «atti contestati»), ma la lettera non conterrebbe alcuna motivazione per l’adozione degli atti contestati. Inoltre, la motivazione fornita dal Consiglio non rispetterebbe i requisiti definiti dalla giurisprudenza.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
—
Sebbene di proprietà della NIOC, la ricorrente costituisce un’entità giuridica distinta con sede a Hong-Kong e attiva nel distinto mercato dell’Asia, ben lontano da qualsiasi presunto controllo esercitato dalla NIOC sulle attività della ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa
—
Il Consiglio, avendo essenzialmente consentito a un unico Stato membro non identificato di imporgli l’adozione di una decisione senza procedere all’esame di qualsivoglia documento pertinente o prova a sostegno di tale decisione, avrebbe introdotto unilateralmente un nuovo procedimento di adozione delle decisioni che non trova alcuna base giuridica nell’articolo 215 TFUE né in altre disposizioni dei Trattati. Tale modo di procedere altererebbe l’equilibrio tra i poteri decisionali e di indagine del Consiglio e il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale di proprietà
—
Il Consiglio non avrebbe fornito, in sostanza, motivi a giustificazione delle restrizioni imposte alla ricorrente. L’inserimento nell’elenco della ricorrente, una società con sede a Hong-Kong attiva nel mercato dell’Asia, non può in alcun modo contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e il Consiglio non può fornire alcuna prova contraria.
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