16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/48
Ricorso proposto l’8 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)
(Causa T-528/15)
(2015/C 381/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globo SpA Servizi Commerciali (Illasi, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso interessato: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Bimbo» — Domanda di registrazione n. 10 028 405
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 luglio 2015 nei procedimenti riuniti R 2512/2013-4 e 2549/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
modificare la decisione impugnata conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, respingendo la domanda di marchio comunitario n. 10 028 405 nella classe 28;
—
in subordine e unicamente in ipotesi di rigetto della suesposta domanda, annullare la decisione impugnata;
—
condannare i convenuti alle spese, come stabilito nell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale (ex articolo 87, paragrafo 2).
Motivi invocati
—
Violazione della regola 19, paragrafi 1, 2 e 3, e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;
—
violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della relativa giurisprudenza;
—
violazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
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