7.12.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 406/32
Ricorso proposto l’11 settembre 2015 — Huhtamaki e Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commissione
(Causa T-530/15)
(2015/C 406/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Huhtamaki Oyj (Espoo, Finlandia) e Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Germania) (rappresentanti: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg e L. Titze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui afferma che la Huhtamaki Oyj ha violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nel periodo indicato all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione della Commissione, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Spagna, dall’inizio dell’infrazione, e del Portogallo, a partire dall’8 giugno 2000;
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui afferma che le ricorrenti hanno violato gli articoli 101 TFUE e 53 SEE partecipando, nei periodi indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della decisione della Commissione, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati e dei vassoi rigidi per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nei territori di Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia;
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 5, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui afferma che la Huhtamaki Oyj ha violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nei periodi indicati all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della decisione della Commissione, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Francia;
—
annullare l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui infligge ammende per un totale di EUR 1 0 8 06 000 alle ricorrenti;
—
annullare l’articolo 2, paragrafo 5, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui infligge un’ammenda di EUR 4 7 56 000 alla Huhtamaki Oyj;
—
in subordine, ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti, e
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, degli articoli 101 TFUE e 53 SEE, in quanto essa è incorsa in errori manifesti in fatto e in diritto, e dell’obbligo di motivazione con riferimento alla sua affermazione secondo cui le ricorrenti hanno svolto attività relative a vassoi termoformati e a vassoi rigidi nell’Europa nordoccidentale nel periodo compreso tra il 13 giugno 2002 e il 20 giugno 2006 che, se esaminate in modo isolato, possono essere rispettivamente qualificate come violazioni distinte dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e 53 SEE.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, degli articoli 101 TFUE e 53 SEE, in quanto essa è incorsa in un errore manifesto di valutazione, e dell’obbligo di motivazione con riferimento alla sua affermazione secondo cui le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata in relazione a vassoi termoformati e a vassoi rigidi nell’Europa nordoccidentale nel periodo compreso tra il 13 giugno 2002 e 20 giugno 2006.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, dei propri orientamenti per il calcolo delle ammende e dell’obbligo di motivazione, avendo omesso di valutare, nella determinazione delle ammende da infliggere alle ricorrenti, le circostanze individuali che giustificavano le riduzioni delle ammende inflitte alle ricorrenti.
4)
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, avendo essa ritenuto responsabile congiuntamente e solidalmente la Huhtamaki Oyj, in qualità di società capogruppo e dunque di società controllante indiretta, per l’asserita partecipazione delle società da essa in precedenza indirettamente controllate (i) ad un’infrazione unica e continuata nel settore degli imballaggi alimentari per la vendita al dettaglio in relazione a vassoi termoformati nel territorio della Francia dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005, e (ii) ad un’infrazione unica e continuata nel settore degli imballaggi alimentari per la vendita al dettaglio in relazione a vassoi termoformati nei territori di Spagna e Portogallo (denominati congiuntamente Europa sudoccidentale) dal 7 dicembre 2000 al 18 gennaio 2005. Nei periodi in esame, la Huhmataki Oyj non ha esercitato un’influenza decisiva sulla Huhtamaki France SA o sulla Huhtamaki Embalagens Portugal SA.
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