3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/43
Ricorso proposto il 21 settembre 2015 — Terna/Commissione
(Causa T-544/15)
(2015/C 363/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Covone, D.Carria, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale annullare la decisione della Commissione europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui si esclude il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l'obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato;
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in subordine, annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui non si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 nella misura corrispondente ai soli utili realizzati da CESI S.p.A.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Commissione europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, ricevuta da Terna S.p.A. il successivo 21 luglio 2015 (prot. n. 0011151), nelle parti in cui si esclude l'operatività dell'art. 40, par. 3, della Direttiva 2004/17/CE in relazione ai contributi corrisposti in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l'obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato, nonché contro ogni altro atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, alla nota della Commissione europea — Direzione generale per l'Energia (Direzione B — Sicurezza dell'approvvigionamento, mercati energetici e reti, B.1 — Politica energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e reti), ref. no. ENER.B1(2014)509729 del 18 giugno 2014, nonché dell'Audit Report n. B22-09 datato 1o febbraio 2013, nelle parti in cui si dichiarano non ammissibili a rimborso i costi sostenuti da Terna S.p.A. in relazione alle prestazioni rese da CESI S.p.A. nell'ambito dei progetti.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso.
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Si fa valere a questo riguardo che il provvedimento impugnato è adottato nei confronti dell’odierna ricorrente, dal momento che i suoi effetti la riguardano direttamente ed individualmente, e che il suddetto provvedimento, seppure privo di una concreta misura di esecuzione, è da considerarsi definitivo e non soggetto ad ulteriore revisione da parte della convenuta.
2.
Secondo motivo, relativo al merito delle contestazioni, alla falsa applicazione dell'art. 14 e dell'art. 37 della direttiva 2004/17/CE in materia di subappalto di prestazioni, a un difetto di istruttoria e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, alla falsa applicazione dell'art. III.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell'Allegato III della decisione D/207630 del 2008 e alla falsa applicazione dell'art. III.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell'Allegato III della decisione D/7181 del 2010, conseguente all'indebita riduzione del rimborso dei progetti per asserita mancata corretta applicazione formale da parte di Terna delle procedure in materia di appalti.
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Si fa valere a questo riguardo, in particolare, che l’inclusione di una clausola di possibile subappalto negli accordi quadro stipulati tra Terna e CESI all’esito di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara non può ritenersi in contrasto con la direttiva 2004/17/CE, né può essere validamente invocata quale preteso indice rivelatore dell’insussistenza delle ragioni di natura tecnica che consentono l’affidamento a un operatore determinato.
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Il provvedimento si rivelerebbe viziato anche per un ulteriore ordine di ragioni, attinenti all’erroneo inquadramento del rapporto tra accordo quadro e singoli contratti affidati da Terna a CESI.
3.
Terzo motivo, relativo alla falsa applicazione dell'art. 40, par. 3, lett. c), della direttiva 2004/17/CE, per non avere la Commissione europea ritenuto sussistenti i presupposti di natura tecnica che consentono l'affidamento di contratti ad un operatore determinato senza previa pubblicazione di un bando di gara, e a difetto di istruttoria e carenza della motivazione del rigetto dell'istanza di rimborso.
4.
Quarto motivo, relativo alla falsa applicazione della direttiva 2004/17/CE e alla violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato in Terna per aver escluso l'ammissibilità delle richieste di rimborso relative a contratti compresi nell'accordo quadro nonostante la pubblicazione sulla G.U.U.E. dell'avviso di aggiudicazione e l'irrilevanza di alcuni degli importi ai fini dell'assoggettamento alle procedure europee.
5.
Quinto motivo, invocato in via subordinata, relativo alla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità per effetto della decisione della Commissione di escludere integralmente le richieste di rimborso in luogo di procedere a una proporzionata riduzione.
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