30.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 398/59
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Consiglio
(Causa T-552/15)
(2015/C 398/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accertare che, nell’aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti della BRK, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (causa T-25/11), il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea;
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dichiarare che conseguentemente l’Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente;
—
accertare che il danno materiale ammonta a EUR 6 8 6 51 318, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;
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accertare che il danno morale ammonta a EUR 5 2 5 47 415, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;
—
in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, e tre dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea.
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Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea
1.
Primo motivo, vertente sull’illiceità della condotta contestata al Consiglio (adozione e mantenimento in vigore del congelamento dei fondi della ricorrente), debitamente accertata con sentenza del 6 settembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil, T-24/11, Racc., EU:T:2013:403.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita del Consiglio costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
—
Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea
3.
Terzo motivo, vertente sulla cessazione delle attività della ricorrente con istituti localizzati nell’Unione europea a causa del congelamento dei suoi fondi.
4.
Quarto motivo, vertente sul lucro cessante in conseguenza del blocco delle linee di credito.
5.
Quinto motivo, vertente sul danno morale.
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