25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/58
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Iran Insurance/Consiglio
(Causa T-558/15)
(2016/C 027/75)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell’illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1); ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 (2); iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1o dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (3); iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (4); v) regolamento del consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (5);
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accordare un risarcimento per un importo totale di: i) GBP 84 767,66 più; ii) EUR 4 774 187,07 più; USD 1 532 688 più iv) ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento, a copertura tanto del danno morale quanto del danno materiale sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti illegittimi del Consiglio.
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condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente per questo ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
La ricorrente sostiene che a norma dell’articolo 340 TFUE, chi è vittima di un danno causato da un’istituzione dell’UE può chiedere un risarcimento a tale istituzione. La giurisprudenza ha specificato le condizioni per siffatta azione, così elencate nella sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 nella causa Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T-384/11, ECR, EU:T:2014:986): a) l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni; b) l’effettività del danno; e c) l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.
2.
La ricorrente afferma che le tre condizioni menzionate sono soddisfatte in relazione alla sua situazione: il Consiglio ha commesso una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza», come deciso dal Tribunale nella sua sentenza del 6 settembre 2013 nella causa Iran Insurance/Consiglio (T-12/11, EU:T:2013:401); la ricorrente ha sofferto un ingente danno morale e materiale; e tale danno è la diretta conseguenza di sanzioni illegittime.
3.
La ricorrente indica altresì che, come ulteriormente specificato negli argomenti contenuti nel ricorso, il danno morale sofferto dalla ricorrente è quantificato nell’importo di EUR 1 000 000; e i danni materiali, che sono quantificati da auditor indipendenti, ammontano a GBP 84 767,66 più EUR 3 774 187,07 più USD 1 532 688, fatto salvo ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento. Conseguentemente, l’importo totale dell’azione di risarcimento della ricorrente ammonta a GBP 84 767,66 più EUR 4 774 187,07 più USD 1 532 697,01 più qualsiasi altro importo che possa essere stabilito nel corso del procedimento.
(1) GU L 281, pag. 81.
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, GU L 281, pag. 1.
(3) GU L 319, pag. 71.
(4) GU L 319, pag. 11.
(5) GU L 88, pag. 1.
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