25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/59
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Post Bank Iran/Consiglio
(Causa T-559/15)
(2016/C 027/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell’illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1); ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 (2); iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1 dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (3); iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (4); v) regolamento del consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (5);
—
accordare un risarcimento per un importo totale di EUR 203 695 040 che copra sia il danno morale che il danno materiale sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti illegittimi del Consiglio;
—
condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente per questo ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
La ricorrente sostiene che a norma dell’articolo 340 TFUE, chi è vittima di un danno causato da un’istituzione dell’UE può chiedere un risarcimento a tale istituzione. La giurisprudenza ha specificato le condizioni per siffatta azione, così elencate nella sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 nella causa Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T-384/11, ECR, EU:T:2014:986): a) l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni; b) l’effettività del danno; e c) l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.
2.
La ricorrente afferma che le tre condizioni menzionate sono soddisfatte in relazione alla sua situazione: il Consiglio ha commesso una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza», come deciso dal Tribunale nella sua sentenza del 6 settembre 2013 nella causa Post Bank Iran/Consiglio (T-13/11, EU:T:2013:402); la ricorrente ha sofferto un ingente danno morale e materiale; e tale danno è la diretta conseguenza di sanzioni illegittime.
3.
La ricorrente indica altresì che, come ulteriormente specificato negli argomenti contenuti nel ricorso, il danno morale sofferto dalla ricorrente è quantificato nell’importo di EUR 1 000 000; e i danni materiali, che sono quantificati da auditor indipendenti, ammontano a EUR 202 695 040.
(1) GU L 281, pag. 81.
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, GU L 281, pag. 1.
(3) GU L 319, pag. 71.
(4) GU L 319, pag. 11.
(5) GU L 88, pag. 1.
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