25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/61
Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Eurorail/Commissione e INEA
(Causa T-589/15)
(2016/C 027/78)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurorail NV (Aalst, Belgio) (rappresentanti: J. Derenne, N. Pourbaix e M. Domecq, avvocati)
Convenuti: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare, in forza dell’articolo 272 TFUE, invalida ed inefficace la decisione dell’INEA del 17 luglio 2015 che pone termine alla convenzione di sovvenzione (1) ed ordina il recupero di parte degli anticipi versati alla ricorrente e fissare a EUR 951 813 l’importo finale della sovvenzione dovuta alla ricorrente;
—
in subordine, accertare la responsabilità contrattuale della Commissione e dell’INEA per la perdita economica causata alla ricorrente per effetto della decisione ed ordinare il recupero della somma di EUR 581 770 (oltre ad interessi);
—
in subordine, condannare l’INEA/la Commissione a revocare la decisione; e
—
condannare l’INEA/la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’inadempimento, da parte dell’INEA e della Commissione, degli obblighi loro derivanti dalla convenzione di sovvenzione. Da ciò deriva, secondo la ricorrente, che essi hanno erroneamente posto termine alla convenzione di sovvenzione ed ordinato il recupero di parte degli anticipi versati alla ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’INEA e della Commissione, del principio dell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo buona fede.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente da parte dell’INEA e della Commissione.
(1) Convenzione di sovvenzione MPO/09/058/SI1.5555667 «RAIL2» (Marco Polo II Bando 2009).
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