30.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 398/74
Ricorso proposto il 13 ottobre 2015 — Transavia Airlines/Commissione
(Causa T-591/15)
(2015/C 398/87)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Transavia Airlines (Schiphol, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Elkerbout e M. R. Baneke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 3, e (nelle parti in cui riguardano l’articolo 1, paragrafo 3) gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea; e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione (EU) 2015/1227 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia [notificata con il numero C(2014) 5085] (GU L 201, pag. 109).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei diritti della difesa.
—
Alla ricorrente non sarebbe stata concessa la possibilità di esporre la propria opinione prima dell’adozione della decisione impugnata.
—
La Commissione non avrebbe avuto il diritto di respingere la domanda della ricorrente, del 25 agosto 2015, richiedente l’accesso a determinati documenti del fascicolo.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che l’asserito aiuto di Stato sarebbe stato a torto imputato allo Stato francese.
—
La Commissione avrebbe a torto considerato la «chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn» un’autorità.
—
La Commissione si contraddirebbe nella sua valutazione della natura della «chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn».
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che il criterio dell’imprenditore che opera in un’economia di mercato sarebbe stato applicato erroneamente.
—
La Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente la ragione per cui ha applicato il criterio della redditività invece di operare una comparazione con il prezzo di mercato.
—
La Commissione avrebbe applicato erroneamente il criterio della redditività, avendo tralasciato le ragioni che hanno mosso l’aeroporto di Pau a raggiungere un accordo con la ricorrente, avendo preso in considerazione un lasso di tempo troppo breve e non avendo chiarito quali entrate e benefici per l’aeroporto di Pau ha preso in considerazione.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che l’asserito beneficio economico sarebbe stato a toro ritenuto selettivo.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che non sarebbe stato valutato se gli asseriti vantaggi economici hanno anche effettivamente conseguenze negative sulla concorrenza.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che sarebbe stato commesso un errore di valutazione e il diritto sarebbe stato erroneamente interpretato, poiché è stato accertato che l’aiuto di Stato alla ricorrente corrisponderebbe alle perdite cumulate dell’aeroporto di Pau nel periodo dal 2006 al 2009, mentre si sarebbe in realtà dovuto ricercare di quale beneficio la ricorrente abbia in pratica goduto.
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