15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/20
Ricorso proposto il 22 ottobre 2015 — PAN Europe e a./Commissione
(Causa T-600/15)
(2016/C 059/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgio), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (rappresentanti: B. Kloostra, avvocato, e A. van den Biesen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1295 della Commissione (1); e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2) e gli allegati I e II al regolamento (CE) n. 1107/2009 nell’adottare il regolamento impugnato e nell’approvare l’immissione sul mercato del sulfoxaflor.
—
La Commissione ha violato l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all’approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
—
La Commissione ha altresì violato l’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei punti 1.1 e 2.2 dell’allegato II al regolamento e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all’approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
—
La Commissione ha violato gli articoli 4 e 6, lettera i), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all’approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il diritto di proprietà degli apicoltori e il loro diritto alla libertà d’impresa previsto dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3).
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che, con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, la coerenza delle decisioni e il dovere di diligenza.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 199, pag. 8).
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).
(3) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).
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