7.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 90/17
Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Jenkinson/Consiglio e a.
(Causa T-602/15)
(2016/C 090/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Liam Jenkinson (Keery, Irlanda) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), e Azione comune dell’Unione europea «Eulex Kosovo»
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
In via principale:
– 1.
Per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato:
—
modificare il suo rapporto contrattuale rendendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato;
—
constatare la violazione, da parte dei convenuti, dei loro obblighi contrattuali e in particolare della notifica di un preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato;
Di conseguenza, come compensazione del pregiudizio subito a causa dell’abuso di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato a costo di una prolungata incertezza del ricorrente e della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso di risoluzione del contratto:
—
condannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 176 601,55, calcolata in base alla sua anzianità di servizio nelle Missioni dell’Unione europea;
—
in subordine, condannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 45 985,15, calcolata tenendo conto della durata del suo servizio per la quarta convenuta;
—
dichiarare che il licenziamento del ricorrente è abusivo e condannare quindi i convenuti a versargli un risarcimento valutato in via equitativa in EUR 50 000;
—
constatare che i convenuti non hanno fatto redigere i documenti sociali di fine contratto richiesti dalla legge e
—
condannarli a versare al ricorrente l’importo di EUR 100,00 per giorno di ritardo a decorre re dalla data di presentazione del presente ricorso;
—
condannarli a trasmettere al ricorrente i documenti sociali di fine contratto;
—
condannare i convenuti a versare gli interessi sui summenzionati importi, calcolati al tasso legale belga.
– 2.
Per quanto riguarda l’abuso di potere e la discriminazione esistente:
—
dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato il ricorrente in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, durante il periodo in cui era impiegato nell’ambito delle Missioni da essi istituite, per quanto concerne la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;
—
constatare che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in quanto agente temporaneo di uno dei primi tre convenuti;
—
condannare i primi tre convenuti ad indennizzarlo per la perdita di retribuzione, di pensione, di indennità e di benefici dovuta alle summenzionate violazioni del diritto comunitario;
condannarli a versargli gli interessi su tali importi, calcolati al tasso legale belga;
—
fissare un termine alle parti per stabilire detta indennità tenendo conto del grado e dello scatto in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della sua carriera, degli assegni che avrebbe dovuto percepire a titolo di tale contratto di agente temporaneo; e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente.
In subordine:
—
constatare la violazione dei propri obblighi da parte dei convenuti;
—
condannarli a indennizzare il ricorrente per il danno risultante da tali violazioni, il quale è valutato in via equitativa in EUR 150 000,00.
In ogni caso:
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un abuso di diritto commesso dai convenuti tramite l’utilizzo consecutivo di contratti a tempo indeterminato e sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di proporzionalità.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, della tutela dei lavoratori nell’ambito di un licenziamento collettivo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto del ricorrente di essere sentito.
5.
Quinto motivo, vertente sull’incertezza giuridica causata dai convenuti al ricorrente e sulla violazione, da parte di questi ultimi, del diritto ad una buona amministrazione.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di consultazione dei rappresentanti del personale.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.
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