21.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 106/35
Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Voigt/Parlamento
(Causa T-618/15)
(2016/C 106/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Udo Voigt (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il rifiuto, espresso dal presidente del Parlamento europeo, di mettere a disposizione i locali del Parlamento europeo per la conferenza stampa del ricorrente, prevista per il 16 giugno 2015;
—
annullare il divieto di accesso all’edificio espresso dal presidente del Parlamento europeo nei confronti dei partecipanti russi alla conferenza del 16 giugno 2015;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei trattati.
—
Il ricorrente sostiene che il divieto di utilizzo dello spazio richiesto nonché la decisione di divieto di accesso all’edificio nei confronti dei partecipanti russi abbiano determinato una violazione dei trattati o più precisamente delle norme applicabili in attuazione degli stessi.
—
Il ricorrente sostiene di aver diritto, in base alla regolamentazione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 4 luglio 2005 relativa alle riunioni dei gruppi politici, alla messa a disposizione dei locali richiesti. Secondo il ricorrente non sussistevano ragioni eccezionali di rifiuto, in quanto nel momento in questione i locali non sarebbero stati occupati e la conferenza stampa programmata non avrebbe costituito un rischio né per la sicurezza né per il funzionamento del Parlamento. In tal modo sarebbe stato violato il diritto del ricorrente a dare informazioni sul proprio lavoro parlamentare.
—
Secondo il ricorrente, il divieto di accesso all’edificio, pronunciato nei confronti degli ospiti russi, viola il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica e sulla nazionalità (articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
2.
Secondo motivo, vertente sull’abuso del potere discrezionale.
—
Il ricorrente sostiene che la condotta del presidente del Parlamento europeo è manifestamente caratterizzata da mero arbitrio e si pone in netto contrasto con il divieto di discriminazione di diritto primario.
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