22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/29
Ricorso proposto l’11 novembre 2015 — Frame/UAMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Causa T-627/15)
(2016/C 068/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano ed E. Montelione, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BIANCALUNA» — Domanda di registrazione n. 11 251 808
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2952/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata; e/o
—
rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI, affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato, tenendo conto dei risultati della prova dell’utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;
—
condannare l’UAMI alle spese sia della prima istanza sia del presente procedimento;
—
in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiami, T-shirt, mutande, indumenti intimi.
Motivi invocati
—
Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;
—
erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.
Full & Egal Universal Law Academy