11.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/33
Ricorso proposto l’11 novembre 2015 — Frame/UAMI — Bianca-Moden (BiancalunA)
(Causa T-628/15)
(2016/C 007/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano, E. Montelione, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente il marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «BiancalunA» — Domanda di registrazione n. 11 246 204
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2720/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata; e/o
—
rinviare la causa all’UAMI affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato prendendo in considerazione i risultati della prova dell’utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;
—
condannare l’UAMI alle spese sia della prima istanza che del presente procedimento;
—
in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiami, T-shirt, mutande, indumenti intimi.
Motivi invocati
—
Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;
—
erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.
Full & Egal Universal Law Academy