8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/77
Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Borg/Parlamento
(Causa T-664/15)
(2016/C 048/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jacob Borg (St. Julian’s, Malta) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione A(2015)8486 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda, presentata dal ricorrente, confermativa di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;
—
condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.
3.
Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.
4.
Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.
5.
Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
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