25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/71
Ricorso proposto il 18 novembre 2015 — Jema Energy/Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-668/15)
(2016/C 027/90)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Jema Energy, S.A. (Lasarte-Oria, Spagna) (rappresentante: N. Rey Rey, avvocato)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente, Jema Energy, adottata dalla convenuta; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla chiarezza delle norme applicate al procedimento e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di trasparenza
—
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il disciplinare in tale procedimento contiene concetti vaghi e imprecisi, tali da indurre la ricorrente a chiedere diversi chiarimenti alla convenuta. La ricorrente pone domande molto chiare che non danno luogo a interpretazioni diverse. Sin dal primo momento, la F4E ha fornito risposte molto ambigue e vaghe.
—
Considerati l’ambiguità dei criteri di selezione nell’ambito di tale procedimento e il comportamento della F4E di fronte alle domande e alle azioni della ricorrente, quest’ultima sostiene che sono stati violati i principi di certezza del diritto e di trasparenza.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra i candidati nel corso del procedimento
—
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che in uno dei documenti inviati dalla convenuta alla ricorrente all’inizio del procedimento si legge che se le proposte presentate non soddisfano i requisiti tecnici, l’offerente sarà autorizzato a presentarne di nuove al fine di soddisfare integralmente tali requisiti. In nessun momento la ricorrente è stata avvertita del fatto che essa non soddisfaceva quanto richiesto, sicché non ha mai avuto l’opportunità di presentare altre proposte. Nello specifico, il motivo dedotto dalla convenuta per scartare la Jema dalla gara d’appalto è proprio quello per cui le sue proposte non soddisfacevano detti requisiti.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla restrizione artificiale della concorrenza
—
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che i criteri di selezione sono troppo rigidi. La F4E richiede una referenza che soddisfi una combinazione di tre requisiti (potenza, tensione e corrente) che non è necessaria né proporzionata ai fini della realizzazione del progetto. Inoltre, la convenuta chiede che venga presentato come referenza un progetto di fonte di alimentazione degli ultimi cinque anni, altro criterio del tutto sproporzionato, posto che le imprese che possono avere referenze che soddisfino tali requisiti sono fabbricanti di variatori di frequenza per motori di alta potenza, ossia, generalmente, grandi imprese. Viene così scoraggiata la partecipazione di imprese piccole e medie.
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