25.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 27/74
Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlamento e Commissione
(Causa T-677/15)
(2016/C 027/93)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)
Convenute: Parlamento europeo, Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo;
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In via subordinata: disporre il rinvio degli atti al Segretario generale del Parlamento europeo per un’equa rideterminazione dell’importo di cui si chiede il recupero;
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Con vittoria, per il Sig. Pier Antonio Panzeri, di spese e compensi del presente giudizio;
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Con ogni riserva di legge e di ragione, ivi compresa quella di proporre domanda di condanna alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione, di somme eventualmente corrisposte medio tempore, in ottemperanza all’ingiunzione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota prot. n. 315070 del 21 settembre 2015 della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo — Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati, recante nota di addebito nei confronti del ricorrente per EUR 83 764,00; nonché contro la nota prot. n. 312998 del 27 luglio 2012 del Segretario Generale del Parlamento europeo, in lingua inglese, recante le motivazioni alla nota di addebito prot. n. 315070 del 21 settembre 2015; e contro ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente rispetto a quelli sopra indicati.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della norma sostanziale di cui all’art. 81 par. 1 del Reg. CE/2012/966; sulla violazione del principio di ragionevolezza dei termini; e sulla prescrizione del credito vantato dall’Unione.
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Si ritiene a questo riguardo che il credito pari ad € 83 764,34, che il Parlamento pretende di azionare in via amministrativa nei confronti dell’on. Panzeri, sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 81 par. 1 del Reg. CE/2012/966. Ciò in quanto, i fatti posti alla base del sorgere del presunto credito in capo all’Unione, si riferiscono esclusivamente al quinquennio 2004-2009, mentre l’ingiunzione di pagamento formulata dalla Direzione, è intervenuta solo in data 21 settembre 2015, e dunque risulterebbe assolutamente tardiva.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali di cui agli artt. 1, 4 par. 6, 6 par. 5, 9 e del considerando n. 10 al Reg. CE/1999/1073, sulla violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 4 dell’Accordo Interistituzionale del 25 maggio 1999 tra Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF; sull’incompetenza dell’OLAF; sulla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e sulla carenza di istruttoria e di ponderazione.
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Si ritiene a questo riguardo che la procedura svolta dall’OLAF risulterebbe viziata sotto molteplici aspetti, dato che sarebbe stato impedito il corretto esplicarsi del contraddittorio nei confronti dell’on. Panzeri, sarebbe stata omessa la Relazione finale d’indagine, l’intera procedura d’indagine OLAF si sarebbe svolta in palese violazione dell’art. 6 par. 5 del Reg. CE/1999/1073, in quanto iniziata in data 23 novembre 2009 e conclusa (presumibilmente) solo nel mese di luglio 2012. L’OLAF, inoltre, non poteva essere competente, considerata la lieve entità dei comportamenti ascritti al ricorrente, con conseguente ulteriore violazione del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 55 TUE, degli artt. 20 e 24 par.4 TFUE; delle forme sostanziali di cui all’art. 7 par. 1 della Decisione del Parlamento europeo 2005/684/CE (che adotta lo Statuto dei Deputati del Parlamento europeo).
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Secondo il ricorrente, la nota prot. n. 312998 del 27 luglio 2012 del Segretario Generale del Parlamento europeo, recante le uniche contestazioni effettivamente note all’on. Panzeri, è stata redatta in lingua inglese. Ciò avrebbe comportato la violazione di numerose norme dei Trattati europei e dello Statuto dei Deputati del Parlamento europeo, tese a garantire a qualunque cittadino dell’Unione, ivi compresi i deputati del Parlamento europeo, il diritto a interloquire, oralmente o in forma scritta, con tutte le Istituzioni dell’Unione facendo uso della propria lingua-madre.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali di cui agli artt. 62 e 68 della Decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008; sulla violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 14 par. 2 della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (SID);sull’inesistenza del provvedimento e su un difetto assoluto di motivazione.
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Viene precisato a questo riguardo che il Segretario Generale avrebbe omesso di emanare (o quantomeno di comunicare all’on. Panzeri) la propria determinazione conclusiva sulla cui base è stata emessa l’ingiunzione di pagamento in questa sede impugnata. Ciò avrebbe evidentemente determinato il difetto assoluto di motivazione, se non l’inesistenza del provvedimento finale. Non sussisterebbero i presupposti di applicazione dell’art. 14 par. 2 della normativa SID.
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