15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/24
Impugnazione proposta il 26 novembre 2015 da Patrick Wanègue avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 settembre 2015, causa F-21/15, Wanègue/Comitato delle Regioni
(Causa T-682/15 P)
(2016/C 059/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Patrick Wanègue (Dilbeek, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Comitato delle Regioni dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l'ordinanza del 15 settembre 2015, causa F-21/15, con cui il Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) ha dichiarato in parte manifestamente privo di fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile il ricorso proposto il 5 febbraio 2015 dal ricorrente nei confronti del Comitato delle Regioni;
—
statuire sul ricorso e riconoscere il ricorrente vittorioso nelle sue conclusioni;
—
condannare il Comitato delle Regioni alle spese nei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 51, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (TFP), nonché del principio della parità tra le parti nel procedimento, in quanto il termine di due mesi previsto per il deposito del controricorso, maggiorato del termine di distanza di 10 giorni, è stato calcolato partire dal ricevimento della notificazione della regolarizzazione del ricorso e non da quello della notificazione del ricorso, in modo che il controricorso del Comitato delle Regioni (CdR) è stato versato al fascicolo del procedimento sebbene fosse stato depositato fuori dei termini, il Tribunale si è basato su tale controricorso per respingere il ricorso mediante ordinanza fondata sull'articolo 81 del regolamento di procedura, e il ricorrente è stato privato della possibilità di chiedere il beneficio di una sentenza in contumacia in base all'articolo 121 del regolamento di procedura.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio d’interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea tenuto conto del loro contesto e dell'obbligo di motivazione, in quanto il TFP, ai punti da 64 a 70 della sua ordinanza, ha interpretato l'articolo 56 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea senza tenere conto né del suo articolo 55, né delle decisioni adottate dal CdR su tale base e non ha risposto agli argomenti che il ricorrente traeva da tali disposizioni nonché dagli errori di diritto, travisando quindi la portata e l'obiettivo degli articoli 55 e 56 dello statuto e dell'articolo 3 del suo Allegato VI, nonché degli articoli 2 e 4 della decisione n. 048/03, riguardante le modalità di concessione delle indennità forfettarie per le ore supplementari effettuate da taluni funzionari delle categorie C e D che si trovano obbligati ad effettuare ore supplementari su base regolare (in prosieguo: la «decisione n. 48/03»).
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi dell'interpretazione delle disposizioni statutarie in conformità alla Carta europea dei diritti fondamentali e dell'articolo 31 della Carta, in conformità alla decisione n. 48/03, nonché sull'obbligo di motivazione delle sentenze e della fede dovuta agli atti processuali, in quanto il TFP, ai punti da 71 a 74 della sua ordinanza, non ha tenuto conto dell'articolo 6 della decisione n. 48/03 ai fini dell'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, non ha risposto esaurientemente agli argomenti che il ricorrente aveva dedotto da tali disposizioni, travisando così l'oggetto e la causa del suo ricorso.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione della fede dovuta agli atti processuali e sul principio della valutazione dei ricorsi in funzione degli elementi esistenti al momento dell'adozione dell'atto impugnato, in quanto il TFP ha considerato, al punto 77 della propria ordinanza, che il ricorrente basava la sua argomentazione attinente al principio della parità di trattamento sulle conseguenze della decisione controversa e la respingeva comunque sulla base di tali conseguenze, nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di interpretazione delle disposizioni statutarie in conformità al principio della parità, nonché su quest'ultimo principio, in quanto il Tribunale non ha, ai punti 77 nonché da 78 a 80 della propria ordinanza risposto esaurientemente ai suoi argomenti.
5.
Quinto motivo attinente, da un lato, alla violazione della fede dovuta agli atti processuali, nonché dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del TFP, in quanto quest'ultimo ha considerato, al punto 82 della sua ordinanza, che l'eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente non era sorretta da alcun argomento, in contrasto con quanto prescritto da tale disposizione ed era quindi manifestamente irricevibile e attinente, dall'altro, alla conseguente illegittimità dei punti da 54 a 57 dell'ordinanza a quo.
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