8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/81
Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Freistaat Bayern/Commissione
(Causa T-683/15)
(2016/C 048/89)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Freistaat Bayern (rappresentanti: U. Soltész e H. Weiß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare l'articolo 1 della decisione impugnata, in quanto constata che la Germania ha attribuito aiuti di Stato a vantaggio delle aziende che operano nel settore lattiero-caseario in Baviera in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, per rimborsare i costi relativi ai controlli della qualità del latte svolti in Baviera, i quali, per il periodo che parte dal 1 gennaio 2007, sono incompatibili con il mercato interno;
—
annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata, in quanto esigono il recupero degli aiuti corredato degli interessi riguardo alle aziende che operano nel settore lattiero-caseario interessate in Baviera;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C (2015) 6295 final della Commissione del 18 settembre 2015, relativa agli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]), concessi dalla Germania a favore delle verifiche sulla qualità del latte nel contesto della legge sul latte e le materie grasse.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 (1)
Nell'ambito del primo motivo di ricorso viene contestato che gli aiuti di cui trattasi, finanziati dal bilancio generale del Land, non hanno costituito oggetto della decisione di avvio del procedimento.
2.
Secondo motivo: essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
—
Il ricorrente afferma che le aziende lattiero-casearie non otterrebbero, in relazione al finanziamento delle verifiche della qualità del latte, alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non verrebbe loro attribuito alcun vantaggio specifico.
3.
In subordine, terzo motivo: non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di notifica
—
Il ricorrente sostiene che tali misure devono essere considerate «aiuti esistenti». Il recupero sarebbe pertanto in contrasto con l'articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, nonché con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2015/1589.
4.
In subordine, quarto motivo: la compatibilità degli aiuti con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE è stata erroneamente negata.
5.
In subordine, quinto motivo: l’ordine di recupero degli aiuti viola il principio di tutela del legittimo affidamento.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, pag. 9).
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