15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/26
Impugnazione proposta il 27 novembre 2015 da Roderich Weissenfels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 settembre 2015, causa F-92/14, Weissenfels/Parlamento
(Causa T-684/15 P)
(2016/C 059/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Roderich Weissenfels (Friburgo, Germania) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
accogliere le conclusioni del ricorso di primo grado, e
—
di conseguenza, condannare il Parlamento a pagare i danni non patrimoniali domandati e a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle del procedimento precontenzioso nonché tutti gli eventuali oneri ed esborsi del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 settembre 2015, Weissenfels/Parlamento (F-92/14, Racc.FP EU:F:2015:110).
A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente fa valere quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di imparzialità (articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
Il ricorrente fa valere che tanto il procedimento giurisdizionale che ha condotto alla sentenza impugnata quanto la sentenza stessa sono caratterizzati, in generale, da ripetute violazioni dell’obbligo di imparzialità. Tali violazioni risultano evidenti sia rispetto a elementi accessori del fascicolo, sia rispetto a violazioni di diritto rilevanti ai fini della decisione.
2.
Secondo motivo, vertente su un diniego di giustizia. Violazione dei principi di logica e snaturamento dei fatti con riferimento al diniego di valutare la sussistenza di reati.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi della logica, su uno snaturamento dei fatti e su errori manifesti di valutazione con riferimento all’affermazione controversa a carattere diffamatorio contenuta nell’e-mail del 10 aprile 2002.
4.
Quarto motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti e dell’oggetto della controversia, su una violazione dei principi della logica e su un’inosservanza del diritto e una violazione delle norme con riferimento al trasferimento di dati personali del ricorrente.
Full & Egal Universal Law Academy