22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/30
Ricorso proposto il del 3 dicembre 2015 — BikeWorld/Commissione
(Causa T-702/15)
(2016/C 068/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Germania) (rappresentante: J. Jovy, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 1o ottobre 2014,,nella parte in cui la riguarda;
—
sospendere l’esecuzione della decisione nei confronti della ricorrente fino alla pronuncia di una decisione su tale ricorso (Articolo 278 TFUE).
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione C (2014) 3634 final della Commissione del 1o ottobre 2014 relativa all‘aiuto di Stato concesso dalla Germania al Nürburgring (SA.31550 [2012/C] [ex 2012/NN])
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in sostanza quanto segue.
1.
La ricorrente non sarebbe più identica alla parte coinvolta nel procedimento che ha dato luogo all’adozione della decisione. Essa non avrebbe, quindi, la legittimazione passiva.
2.
La ricorrente non sarebbe stata coinvolta nel procedimento che ha condotto alla decisione controversa. Sarebbe stato, quindi, violato il diritto al contraddittorio.
3.
Gli attuali soci della ricorrente non avrebbero avuto alcun collegamento con i soci/azionisti originari all’epoca dell’erogazione del prestito.
4.
Lo scopo ricercato mediante il recupero dell‘aiuto, «evitare il vantaggio competitivo di un singolo» non potrebbe essere raggiunto mediante la decisione, poiché la ricorrente non è in concorrenza con nessuno e non lo è più stata dalla concessione del prestito.
5.
La ricorrente si è dichiarata pronta a intraprendere la propria liquidazione e scioglimento, se fosse necessario al fine di evitare un imminente fallimento, il quale sarebbe inevitabile qualora dovesse effettuare qualsiasi versamento a titolo di restituzione.
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