1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/73
Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-706/15)
(2016/C 038/98)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
—
di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire integralmente il danno subìto dal ricorrente, per un importo che il Tribunale quantificherà in via equitativa;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul danno che quest’ultimo avrebbe subìto e di cui sarebbe responsabile il Consiglio dell’Unione europea. Il motivo dedotto è suddiviso in tre parti:
1.
Prima parte, vertente sull’illegittimità degli atti adottati dal Consiglio, in quanto, da un lato, le misure restrittive avrebbero un carattere ingiustificato e sproporzionato e, dall’altro, violerebbero i diritti a una buona amministrazione e alla reputazione del ricorrente, nonché il suo diritto di proprietà.
2.
Seconda parte, vertente sul danno morale che il ricorrente avrebbe subìto a causa del suo inserimento nell’elenco delle persone ed entità sottoposte alle sanzioni nei confronti della Siria.
3.
Terza parte, vertente sulla responsabilità oggettiva dell’Unione europea, poiché le misure adottate nei confronti del ricorrente limiterebbero in maniera anomala i suoi diritti fondamentali.
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