22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/32
Ricorso proposto il 9 dicembre 2015 — BASF/UAMI — Evonik Industries (DINCH)
(Causa T-721/15)
(2016/C 068/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, avocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Evonik Industries AG (Marl, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «DINCH» Marchio comunitario n. 2 563 856
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23/09/2015 nel procedimento R 2080/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto del ricorso della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;
—
in subordine: annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.
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