14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/45
Ricorso proposto il 15 dicembre 2015 — Blaž Jamnik e Blaž/Parlamento
(Causa T-726/15)
(2016/C 098/60)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrenti: Jožica Blaž Jamnik (Lubiana, Slovenia) e Brina Blaž (Lubiana) (rappresentante: D. Mihevc, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare illegittima la selezione dell'offerente nella procedura INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06;
—
annullare la selezione dell'offerente;
—
selezionare le ricorrenti quale migliore offerente;
—
in subordine, riconoscere alle ricorrenti il risarcimento del danno per un importo pari a EUR 3 852 384,60, qualora esse non vengano selezionate come miglior offerente nella procedura INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06;
—
rimborsare alle ricorrenti le loro spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1)
Secondo le ricorrenti la scelta del miglior offerente sarebbe stata effettuata in violazione dell’articolo 113 del regolamento di cui trattasi, poiché non sarebbero stati presi in considerazione i criteri predeterminati, specificati nel capitolato d’oneri.
2.
Secondo motivo, conduzione illegittima della procedura di selezione
A tale proposito, le ricorrenti affermano che i progetti, la documentazione grafica e i calcoli statistici da esse allegati alla loro offerta, non sarebbero stati affatto oggetto di esame, poiché non sarebbero stati trasmessi dall’ufficio di Lubiana per la decisione in Lussemburgo.
(1) Regolamento (UE, Euratom)n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
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