14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/46
Impugnazione proposta il 18 dicembre 2015 da DI avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 ottobre 2015, causa F-113/13, DI/EASO
(Causa T-730/15 P)
(2016/C 098/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DI (Bucarest, Romania) (rappresentanti: I. Vlaic e G. Iliescu, avvocati)
Controinteressato nel procedimento: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare nella sua totalità l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 ottobre 2015 nella causa F-113/13;
—
accogliere la presente impugnazione;
—
annullare la decisione dell’EASO di licenziare il ricorrente e di conseguenza obbligare l’EASO ad annullare gli effetti giuridici di tale decisione e opportunamente ripristinare la situazione fattuale;
—
obbligare l’EASO a pagare al ricorrente la somma di EUR 90 000 come danni materiali e la somma di EUR 500 000 come danni morali; e
—
obbligare l’EASO a pagare tutte le spese del ricorrente legate all’assistenza legale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-113/13 e quelle legate alla presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorso del ricorrente era ricevibile e fondato in quanto rispettoso della corrispondenza tra i motivi, le ragioni e i fatti menzionati nel reclamo inoltrato nel corso della procedura amministrativa e quelli presentati in dettaglio davanti al Tribunale della funzione pubblica.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di accesso a un equo processo e sulla mancanza di un’analisi equa nella fase precontenziosa. Il reclamo del ricorrente nel corso della procedura amministrativa è stato rigettato dalla stessa persona che aveva inizialmente deciso di licenziarlo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale della funzione pubblica.
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