29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/22
Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — ICA Laboratories e a./Commissione
(Causa T-732/15)
(2016/C 078/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Sud Africa), ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City), ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Crespi, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare il regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (1); e
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che, adottando il regolamento (UE) 2015/1910 che impone un livello massimo di residui di 0,05 mg/kg della sostanza attiva guazatina in o su determinati prodotti, la Commissione ha violato il diritto dell’Unione europea e non ha applicato i principi generali del diritto dell’Unione europea.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del legittimo affidamento del governo del Sud Africa e delle ricorrenti e di norme giuridicamente vincolanti ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 (2), non tenendo conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha commesso una serie di errori manifesti di valutazione nel basarsi su due pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, errori che emergevano dai contenuti di tali pareri.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti. La Commissione si è basata su un’asserita preoccupazione scientifica con riferimento alla quale non è fornita alcuna informazione né nel regolamento impugnato né nei documenti su cui si basa il regolamento impugnato.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato è sproporzionato. La Commissione ha scelto la misura più onerosa allorché erano a sua disposizione misure più proporzionate.
(1) Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (GU L 280, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, pag. 1).
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