15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/44
Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Vinnolit/Commissione
(Causa T-743/15)
(2016/C 059/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (UE) 2015/1585 della Commissione europea, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia, in particolare l’accertamento, contenuto negli articoli 1 e 3, della qualificazione come aiuto di Stato della regola di compensazione speciale ai sensi della legge del 2012 sulla promozione delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, in prosieguo: l’EEG 2012) e della sua incompatibilità con il mercato interno, nonché l’obbligo, contenuto negli articoli 2, 6 e 7, di recuperare parzialmente dalle imprese agevolate le facilitazioni per gli anni 2013 e 2014;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo: insussistenza di aiuti ai sensi dell’articolo 107 TFUE
—
La ricorrente fa valere che il massimale della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia previsto nella (in prosieguo: «EEG») costituisce una variante di un meccanismo di compensazione di diritto civile. Non sarebbe concessa alcuna agevolazione ricorrendo a risorse statali o controllate dallo Stato.
2.
Secondo motivo: in ogni caso non sussiste alcun aiuto
—
La ricorrente fa poi valere che il massimale della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia non configura un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE, in quanto in passato il meccanismo di finanziamento per il sostegno alle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania è stato ritenuto dalla Commissione compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, e da allora non è più stato sostanzialmente modificato.
3.
Terzo motivo: violazione del principio del legittimo affidamento
—
A tal proposito la ricorrente ritiene che la Commissione, con la propria decisione, abbia violato l’affidamento meritevole di tutela delle imprese interessate, in quanto in passato il meccanismo di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania è stato ritenuto dalla Commissione compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, e da allora non è più stato sostanzialmente modificato.
4.
Quarto motivo: difetto di competenza della convenuta.
—
Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione, con la sua decisione, ha travalicato le competenze conferitele, in quanto ha illegittimamente ridotto il potere decisionale — di diritto primario e derivato — spettante alla Repubblica federale di Germania in materia di disciplina del sostegno alle energie rinnovabili.
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