22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/39
Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Contact Software/Commissione
(Causa T-751/15)
(2016/C 068/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Contact Software GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 9 ottobre 2015, C(2015) 7006 final (caso AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC);
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 9 ottobre 2015, C(2015) 7006 final (caso AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC), con la quale il reclamo da essa presentato il 18 novembre 2010 è stato respinto sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo: definizione erronea dei mercati rilevanti
La ricorrente afferma che la convenuta avrebbe commesso errori di diritto nonché manifesti errori di valutazione nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, non avendo dato seguito alle indicazioni e agli argomenti da essa formulati relativi a una definizione più restrittiva dei mercati rilevanti, elementi che dimostrerebbero, da un lato, l’esistenza di mercati a sé stanti di software di «Computer Aided Design» (progettazione assistita da computer; in prosieguo: «CAD») specifici per ciascun offerente o quantomeno di software «High-End-CAD» per produttori di automobili e fornitori del settore auto, nonché, dall’altro lato, l’esistenza di un mercato delle informazioni di interfaccia per il software CAD di ciascun offerente.
2.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 102 TFUE
Con tale motivo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto nella valutazione della posizione dominante sul mercato delle imprese interessate, essendosi basata sostanzialmente sulla definizione erronea dei mercati sopra riportata.
3.
Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il rigetto del suo reclamo non sarebbe stato sufficientemente motivato.
4.
Quarto motivo: erroneo esercizio del potere discrezionale
Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che la conclusione della convenuta secondo cui, tenuto conto dell’interesse comunitario, non ci sarebbero motivi sufficienti per ulteriori indagini in merito a un’eventuale infrazione all’articolo 102 TFUE, sarebbe inficiata da un errore manifesto.
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).
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