15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/49
Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione
(Causa T-759/15)
(2016/C 059/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Rodriguez, Solicitor, M. Engel e G. Maisto, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
—
annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 indirizzata al Granducato di Lussemburgo («Lussemburgo») relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2914/C ex 2014 NN) («decisione impugnata»);
—
ordinare alla Commissione di pagare i costi della FCFE.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 107 TFUE in quanto la Commissione ha erroneamente applicato il concetto di «vantaggio selettivo» e ha omesso di dimostrare che il tax ruling (cd. accordo fiscale preventivo) distorce la concorrenza.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE: la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione, avendo omesso di spiegare come essa faccia discendere il principio delle normali condizioni di mercato dal diritto dell’Unione, o persino in cosa consista tale principio, e avendo descritto in modo superficiale l’effetto del tax ruling sulla concorrenza.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di certezza del diritto in quanto la riformulazione del principio delle normali condizioni di mercato proposta dalla Commissione comporta totale incertezza e confusione circa le condizioni affinché un tax ruling, e anzi qualunque analisi di transfer pricing (cd. prezzi di trasferimento), possa costituire una violazione della disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha creato un legittimo affidamento circa il fatto che, ai fini degli aiuti di Stato, essa valuta gli accordi di transfer pricing sulla base delle linee guida dell’OCSE e l’improvviso discostarsi dalle stesse ha violato il principio del legittimo affidamento.
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