14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/49
Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — Quanta Storage/Commissione
(Causa T-772/15)
(2016/C 098/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taiwan) (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avvocato, e W. Sparks, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
—
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente, e
—
condannare la convenuta alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione.
—
La decisione impugnata si basa sulla constatazione di infrazioni che non sono state poste a carico della ricorrente nel procedimento amministrativo.
—
La decisione impugnata si basa su supposizioni relative alla trasparenza nel mercato che la Commissione non ha esaminato completamente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che dalla discrepanza tra la parte operativa della decisione impugnata e la motivazione della Commissione in relazione alla durata dell’infrazione con riferimento alla Hewlett Packard deriva un manifesto errore di diritto e una violazione dell’obbligo di motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha dimostrato e motivato in modo adeguato che la ricorrente ha partecipato a un’infrazione unica e continuata.
—
La ricorrente non ha partecipato all’asserita infrazione tra il 14 febbraio 2008 e il 9 aprile 2008.
—
La ricorrente non ha partecipato all’asserita infrazione tra il 10 aprile 2008 e il 27 ottobre 2008.
—
La ricorrente non ha partecipato a un’infrazione il 28 ottobre 2008.
—
Non vi sono sufficienti elementi di prova per dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza del piano complessivo dell’intesa o del suo scopo generale e delle sue caratteristiche essenziali.
—
Conseguenze giuridiche che derivano dalla mancata prova, da parte della Commissione, dell’asserita infrazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, in fatto e in diritto, che era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.
5.
Quinto motivo, vertente sui manifesti errori di fatto e di diritto, da parte della Commissione, nel calcolo dell’importo dell’ammenda e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
—
La Commissione è incorsa in un errore di fatto e di diritto nel calcolare l’importo di base e nel fornire la propria motivazione.
—
La Commissione non ha utilizzato i migliori dati disponibili in relazione al valore delle vendite della ricorrente.
—
La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nel calcolare l’importo di base.
—
La Commissione ha commesso errori di valutazione nel considerare la gravità e le circostanze attenuanti.
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