29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/31
Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)
(Causa T-773/15)
(2016/C 078/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BEST BUY» — Domanda di registrazione n. 6 065 403
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2015, nei procedimenti riuniti R 733/2015-2 e R 780/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso, dell’8 ottobre 2015, nel procedimento R 780/2015-2, nella parte in cui ha accolto l’opposizione;
—
annullare la decisione della divisione di opposizione, del 23 febbraio 2015, nel procedimento di opposizione n. B 1312208, nella parte in cui ha accolto l’opposizione;
—
accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 006065403;
—
condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente.
Motivi invocati
—
La commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente gli elementi dominanti e distintivi dei marchi;
—
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’impressione generale suscitata dai marchi;
—
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi di cui ai marchi, e
—
la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo erroneamente che vi fosse un rischio di confusione tra i marchi anteriori dell’opponente e il marchio della ricorrente.
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