ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
24 aprile 2015 ( *1 )
«Procedimento sommario — Registrazione di un’indicazione geografica protetta — “Piadina romagnola/Piada romagnola” — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»
Nella causa T‑43/15 R,
CRM Srl, con sede in Modena (Italia), rappresentata da G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e J. Guillem Carrau, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU L 316, pag. 3),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza ( 1 )
Fatti
1
La ricorrente, CRM Srl, è un’azienda italiana che svolge la propria attività di produzione di prodotti da forno derivati dal pane sin dal 1974, in particolare di diverse tipologie di piadine romagnole. Si tratta di una specialità culinaria italiana consistente in una sfoglia di farina di frumento, strutto o olio di oliva, sale e acqua, cotta tradizionalmente su un piatto di terracotta oppure su piastre di metallo o di pietra. La sfoglia di pasta viene piegata in due e può essere farcita con ingredienti dolci o salati. La ricorrente stessa si definisce come impresa leader nel settore della produzione alimentare, nota per essere il maggiore produttore di piadine in Italia. Essa commercializza i suoi prodotti attraverso il proprio marchio o attraverso i marchi di altri distributori e annovera tra i propri clienti i gruppi più importanti della grande distribuzione in Italia.
2
La ricorrente teme che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU L 316, pag. 3, in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nel riservare l’uso della denominazione «romagnola» alle piadine/piade prodotte nell’area geografica protetta, renda impossibile l’esercizio della sua attività economica ordinaria, in quanto il suo luogo di produzione si trova al di fuori di questa area.
3
Quanto alla procedura di registrazione di un’indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP»), essa consta di due fasi ed è disciplinata, per quanto riguarda il periodo che rileva nella specie, dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), nonché dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1). La prima fase riguarda specificamente lo Stato membro di provenienza del prodotto alimentare in questione. Tale Stato avvia la procedura, mediante una domanda di registrazione e la preparazione della documentazione necessaria che attesta il legame tra il prodotto indicato e l’area di protezione. Segue una seconda fase, di controllo e di verifica dei criteri della domanda, effettuata dalla Commissione europea. Tale fase comporta un esame della domanda di registrazione e la sua pubblicazione, ai fini di un’eventuale procedura di opposizione. La procedura amministrativa si conclude con la pubblicazione della IGP nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o con il rifiuto di procedere a detta pubblicazione.
4
Quanto alla domanda di registrazione della IGP «piadina romagnola/piada romagnola» (in prosieguo: «piadina romagnola»), è stata proposta alle autorità italiane, nel 2011, da un consorzio per la promozione di tale prodotto, in applicazione del regolamento n. 510/2006. Le autorità italiane, dopo aver organizzato una riunione pubblica intesa a verificare che il disciplinare di produzione proposto fosse conforme ai metodi leali di ottenimento del prodotto in questione, hanno pubblicato la proposta di registrazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2012.
5
Tale pubblicazione ha dato luogo a numerose opposizioni da parte di organizzazioni rappresentative dei produttori artigianali di piadine vendute in chioschi. Tali organizzazioni hanno contestato l’assimilazione, ai fini della IGP considerata, delle piadine prodotte industrialmente alle piadine di fabbricazione artigianale vendute in chioschi. Tuttavia le autorità italiane, l’11 dicembre 2012, hanno depositato presso la Commissione la dichiarazione di registrazione della IGP controversa, unitamente al disciplinare di produzione.
6
Con ricorso del 29 marzo 2013, la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in prosieguo: il «TAR») chiedendo l’annullamento degli atti italiani della procedura di registrazione, segnatamente del disciplinare di produzione della piadina romagnola, deducendo la violazione del regolamento n. 510/2006, data l’assenza di legame, da una parte, tra l’area protetta e il prodotto industriale piadina romagnola e, dall’altra, tra questo prodotto industriale e il prodotto artigianale. Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, le autorità italiane sostituivano il disciplinare di produzione con una sua nuova versione.
[omissis]
8
Con sentenza del 15 maggio 2014, il TAR accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente annullando, segnatamente, il disciplinare di produzione e imponendo alle autorità italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il TAR, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale dell’alimento de quo. Conformemente al diritto italiano vigente, tale sentenza diveniva immediatamente esecutiva.
9
Qualche giorno dopo il deposito di detta sentenza, la Commissione pubblicava, il 21 maggio 2014 (GU C 153, pag. 9), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, la domanda di registrazione della IGP controversa, indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di opposizione alla domanda medesima in forza dell’articolo 51 dello stesso regolamento. Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2014, la ricorrente informava la Commissione che, con la sua sentenza del 15 maggio 2014, il TAR aveva annullato il disciplinare di produzione inviato dalle autorità italiane, sicché tali autorità dovevano riformulare il disciplinare di produzione limitando la portata della IGP controversa alla piadina romagnola prodotta artigianalmente. Pertanto, secondo la ricorrente, occorreva annullare la pubblicazione della domanda del 21 maggio 2014. Rispondendo a tale messaggio di posta elettronica, la Commissione indicava, il 10 giugno 2014, che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai fini di eventuali opposizioni e che le eventuali implicazioni della decisione del giudice italiano dovevano essere valutate dalle autorità italiane competenti.
10
Nel contesto di un successivo scambio di corrispondenza tra la ricorrente, la Commissione e le autorità italiane vertente, segnatamente, sulle conseguenze della sentenza del TAR del 15 maggio 2014 quanto alla procedura di registrazione della IGP controversa, dette autorità confermavano la loro volontà di dar seguito a tale procedura precisando che avevano proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR nonché presentato domanda di sospensione della relativa esecuzione. Nel corso del procedimento di appello, il Consiglio di Stato univa al merito la questione della sospensione dell’esecuzione della sentenza del TAR, indicando di non accogliere la domanda della ricorrente intesa a investire la Corte di un rinvio pregiudiziale in merito.
11
È in tale contesto che la Commissione adottava, il 24 ottobre 2014, il regolamento impugnato, dal quale deriva, come conseguenza, che la ricorrente non è più autorizzata a utilizzare la denominazione «piadine romagnole» per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori dell’area geografica protetta. Il regolamento impugnato veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 novembre 2014.
Procedimento e conclusioni delle parti
[omissis]
13
Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2015, la ricorrente proponeva la domanda di provvedimenti provvisori in esame, chiedendo, sostanzialmente, al presidente del Tribunale di:
—
sospendere, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l’esecuzione del regolamento impugnato sino alla conclusione del presente procedimento sommario e, in ogni caso, sino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul merito del ricorso proposto in via principale.
[omissis]
In diritto
[omissis]
21
In tale contesto, la ricorrente afferma che, se la presente domanda di provvedimenti provvisori non venisse accolta, essa subirebbe un danno grave e irreparabile. Infatti, vigente il regolamento impugnato, le sarebbe vietato produrre e distribuire piadine accompagnate dalla denominazione «romagnole». Secondo la ricorrente, il conseguente danno non rivestirebbe natura meramente pecuniaria, in quanto il regolamento impugnato lederebbe parimenti la sua immagine e il diritto alla tutela del proprio nome, nonché le chances di conclusione di contratti, e conseguente irrimediabile perdita di clienti e perdita di quote di mercato. Al riguardo, essa menziona il 40% circa del suo fatturato.
[omissis]
29
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto [v. ordinanza del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), Racc., EU:C:2013:157, punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata]. In tale contesto, è stato affermato che detto danno doveva risultare dagli effetti prodotti dal solo atto controverso e non da una mancanza di diligenza della parte che sollecitava la misura provvisoria (ordinanza del 15 luglio 2008, CLL Centres de langues/Commissione, T‑202/08 R, EU:T:2008:293, punto 73; v. anche, in tal senso, ordinanze del 28 maggio 1975, Könecke/Commissione, 44/75 R, Racc., EU:C:1975:72, punto 3, e del 22 aprile 1994, Commissione/Belgio, C‑87/94 R, Racc., EU:C:1994:166, punti 38 e 42). Secondo questa stessa giurisprudenza, la parte che sollecita le misure provvisorie, se omette di dar prova di tutta la diligenza che dovrebbe dimostrare un’impresa prudente e avveduta, deve anche subire i danni di cui sostiene che potrebbero mettere a rischio la sua esistenza o modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato (v., in tal senso, ordinanze del 1o febbraio 2001, Free Trade Foods/Commissione, T‑350/00 R, Racc., EU:T:2001:37, punti 50, 51 e 59, e CLL Centres de langues/Commissione, cit. supra, punto 74).
30
Nella specie, risulta dagli atti di causa che il verificarsi del danno grave e irreparabile dedotto, di natura sia finanziaria sia morale, si fonda sulla premessa secondo la quale il regolamento impugnato vieta alla ricorrente di far uso della denominazione «romagnole» per la vendita delle sue piadine, ponendola così in una situazione di svantaggio rispetto alle sue concorrenti che, stabilite nell’area geografica protetta da tale regolamento, possono continuare a utilizzare tale denominazione per la commercializzazione delle loro piadine.
31
Orbene, è giocoforza rilevare che, nella specie, la ricorrente non ha dato prova della diligenza ragionevole che ci si poteva attendere da parte di un operatore economico prudente e avveduto. Essa, infatti, si è astenuta dal cogliere l’opportunità, peraltro prevista dalla normativa applicabile, di ottenere l’autorizzazione a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio, la denominazione «romagnole» per la commercializzazione delle sue piadine.
32
Al riguardo, occorre ricordare che – come sottolineato nella sentenza del TAR del 15 maggio 2014 (v. supra, punto 8), richiamata più volte dalla ricorrente – la procedura di registrazione nazionale della IGP controversa è stata avviata dinanzi alle autorità italiane nel 2011 e conclusa da queste ultime l’11 dicembre 2012, quando hanno trasmesso il fascicolo alla Commissione (v. supra, punti 4 e 5). Tale procedura nazionale era disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 510/2006. Ai sensi del suo articolo 5, paragrafi 5 e 6, la Repubblica italiana, obbligata ad avviare una procedura di opposizione – che d’altronde si è effettivamente svolta – nel contesto della quale chiunque avesse un interesse legittimo poteva fare opposizione alla domanda di registrazione, sarebbe stata autorizzata a concedere, in via transitoria e a livello nazionale, la tutela dell’utilizzazione, da parte della ricorrente, della denominazione «romagnole», nonché un corrispondente periodo di adattamento, purché la ricorrente, avendo legalmente commercializzato le sue piadine con tale denominazione per i cinque anni precedenti, avesse «sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione».
33
Orbene, il TAR ha espressamente affermato, nella sua sentenza del 15 maggio 2014, che la ricorrente, contrariamente ad altri operatori, non aveva partecipato alla procedura nazionale di opposizione e che tale omissione escludeva qualsivoglia possibilità di concedere un periodo di adattamento, dato che essa non aveva fatto valere le sue particolari esigenze nel contesto della procedura prevista a tal fine. Conseguentemente, la ricorrente che, affermando di produrre da diversi decenni ogni sorta di piadina romagnola, avrebbe manifestamente soddisfatto le condizioni di cui a detto articolo 5, paragrafi 5 e 6, si è lasciata sfuggire la possibilità di evitare, adoperandosi in tal senso, il verificarsi del danno temuto. Infatti, in seguito alla sottoposizione alla Commissione del fascicolo in oggetto, la procedura da essa svolta era disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 1151/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Nel contesto dei suoi contatti con la Commissione, la ricorrente avrebbe potuto chiedere a tale istituzione, in virtù del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 49, paragrafo 3, di detto regolamento, la concessione di un periodo transitorio, sino a 15 anni, al fine di beneficiare di una proroga de facto del periodo di adattamento concesso dalle autorità italiane in esito alla summenzionata procedura nazionale di opposizione. Orbene, essendosi astenuta dal partecipare a tale procedura nazionale, la ricorrente ha perso l’opportunità di poter continuare a commercializzare le sue piadine con la denominazione «romagnole». Del resto, anche a non voler ritenere che la partecipazione alla procedura nazionale sia presupposto necessario alla concessione di una tutela transitoria da parte della Commissione, è giocoforza rilevare che, in ogni caso, dal fascicolo non risulta che la ricorrente abbia adito l’istituzione con una domanda in tal senso o che una tale domanda sia stata respinta.
34
Ne consegue che, non avendo dato prova di tutta la diligenza che avrebbe dovuto dimostrare un’impresa prudente e avveduta, la ricorrente deve sopportare essa stessa il danno, sia finanziario sia morale, che teme di subire nella specie.
[omissis]
44
Occorre aggiungere che, nella domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente stessa ha menzionato l’esistenza di una controllata, vale a dire la società Commerciale Europa, che essa controllava tramite la sua società finanziaria Finrec e che apparteneva, pertanto, «allo stesso gruppo». Il giudice del procedimento sommario deve necessariamente trarne la conclusione che la ricorrente sia membro di un gruppo di società. In tale contesto, spettava alla ricorrente, se intendeva invocare validamente il rischio di subire un danno finanziario grave e irreparabile, indicare le dimensioni, il fatturato globale e le caratteristiche di detto gruppo, del quale fa parte.
45
La valutazione della precisa situazione finanziaria della ricorrente, infatti, dipende dalla questione se essa disponga oggettivamente di mezzi finanziari supplementari provenienti, segnatamente, dalle risorse finanziarie del gruppo al quale essa appartiene. Le modalità di appartenenza della ricorrente al suo gruppo costituiscono, pertanto, elementi essenziali ai fini dell’esame dell’urgenza della domanda di provvedimenti provvisori in oggetto (v., in tal senso, ordinanza Stahlwerk Bous/Commissione, cit. supra al punto 39, EU:T:2014:558, punto 21). Orbene, la ricorrente non ha richiamato, nella domanda di provvedimenti provvisori, né la capacità finanziaria del suo gruppo, né la struttura del suo capitale o del suo azionariato, mentre precisazioni al riguardo sarebbero state necessarie, tanto più che risulta da fonti accessibili via Internet che una società Finrec SpA, con sede in Modena al medesimo indirizzo della ricorrente, sembra effettivamente esistere e essere attiva sul mercato.
[omissis]
47
Pertanto, non disponendo di alcun valido elemento di raffronto, il giudice del procedimento sommario non può determinare se l’asserito calo del 40% del fatturato sarebbe tale da minacciare la redditività finanziaria della ricorrente o da comportare una perdita rilevante delle sue quote di mercato, con riferimento alla solidità finanziaria del gruppo di società al quale essa appartiene.
[omissis]
51
In ogni caso la ricorrente, se è pur vero che può trovare alcune difficoltà nella quantificazione esatta del suo danno finanziario, non espone le ragioni per le quali le sarebbe impossibile identificare, esporre in dettaglio e provare, suffragandolo con documenti probatori, il fatturato realizzato, durante un adeguato periodo di riferimento, con la vendita di piadine romagnole e metterlo in relazione con il fatturato globale realizzato dal suo gruppo di società nello stesso periodo, considerando globalmente tutti i prodotti e tutte le attività economiche, al fine di determinare la percentuale corrispondente al danno che subirebbe nell’ipotesi di perdita totale del mercato in questione.
52
Peraltro, in una successiva controversia per risarcimento danni, il Tribunale potrebbe calcolare, mediante stima (astratta), il danno provocato alla ricorrente, fondandosi sull’evoluzione probabile, secondo il normale corso delle cose, delle sue quote di mercato e dei suoi utili (v., in tal senso, ordinanza del 5 giugno 2013, Rubinum/Commissione, T‑201/13 R, EU:T:2013:296, punto 50). Per quanto riguarda la quantificazione di un danno, infatti, il Tribunale può valutare sovranamente i fatti e dispone di un margine discrezionale quanto alle modalità da scegliere per determinare la portata del risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc., EU:C:2008:107, punti 72, 74 e 76). Nella specie, il Tribunale potrebbe anche limitarsi a stime sulla base di valori statistici medi, fermo restando che la ricorrente dovrebbe provare i dati sui quali si fonderebbero dette stime (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2010, BST/Commissione, T‑452/05, Racc., EU:T:2010:167, punto 168 e giurisprudenza ivi richiamata).
[omissis]
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 24 aprile 2015
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Full & Egal Universal Law Academy