ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
16 luglio 2015 ( *1 )
«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Ponderazione degli interessi — Insussistenza dell’urgenza»
Nella causa T‑207/15 R,
National Iranian Tanker Company, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da T. de la Mare, QC, M. Lester e J. Pobjoy, barrister, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitor,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da N. Rouam e M. Bishop, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3), nelle parti riguardanti la ricorrente,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza ( 1 )
Fatti
1
La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di vettori per armi nucleari.
[omissis]
7
La ricorrente, la National Iranian Tanker Company, società iraniana specializzata nel trasporto di carichi di petrolio greggio e di gas che gestisce un’ampia flotta di petroliere, ha espresso all’Unione, mediante varie lettere, le sue preoccupazioni in merito alle ripercussioni sulla sua flotta delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran. In tale contesto, essa ha negato qualsiasi collegamento con il programma nucleare iraniano e ha precisato che era stata privatizzata già nel 2000.
8
Tuttavia, in data 15 ottobre 2012 il Consiglio ha effettivamente iscritto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
9
Infatti, da un lato, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58). Secondo il punto 16 della decisione 2012/635, occorreva assoggettare a misure restrittive, in particolare, gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che fornivano un’importante fonte di reddito al governo dell’Iran. Di conseguenza, l’articolo 1, punto 8, lettera a), della decisione 2012/635 ha modificato l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 nel senso che sarebbero state oggetto di misure restrittive «altre persone e entità non menzionate dall’allegato I che forniscono sostegno al governo dell’Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all’elenco nell’allegato II». L’articolo 2 della decisione 2012/635 ha iscritto il nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413 recante l’elenco dei nomi delle «[p]ersone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e [delle] persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran».
10
Dall’altro lato, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 282, pag. 16). L’articolo 1 del regolamento n. 945/2012 ha iscritto il nome della ricorrente nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, recante l’elenco dei nomi delle «[p]ersone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e [delle] persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran».
11
Il nome della ricorrente è stato iscritto nei suddetti elenchi con la seguente motivazione, identica in entrambi i casi: «Controllata di fatto dal governo iraniano. Fornisce sostegno finanziario al governo iraniano attraverso i suoi azionisti che mantengono legami con esso».
12
La decisione 2012/635 e il regolamento n. 945/2012 sono stati comunicati alla ricorrente con lettera del 16 ottobre 2012.
13
Il 27 dicembre 2012 la ricorrente ha adito il Tribunale con un ricorso diretto all’annullamento dei due atti sopra menzionati, nelle parti in cui la riguardavano.
14
Con sentenza del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio (T‑565/12, Racc., EU:T:2014:608; in prosieguo: la «sentenza NITC»), il Tribunale ha accolto il motivo concernente un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’iscrivere il nome della ricorrente nei suddetti elenchi. Di conseguenza, accogliendo il ricorso, esso ha annullato la decisione 2012/635 e il regolamento n. 945/2012, nelle parti in cui riguardavano la ricorrente.
15
Per quanto riguarda gli effetti nel tempo della sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), il Tribunale ha dichiarato che l’annullamento con effetto immediato degli atti in questione avrebbe consentito alla ricorrente di trasferire in tutto o in parte i suoi beni al di fuori dell’Unione, senza che il Consiglio potesse eventualmente rimediare in tempo utile alle irregolarità constatate, di modo che avrebbe potuto verificarsi un danno grave e irreparabile all’efficacia di qualsiasi congelamento di capitali che dovesse essere adottato, in futuro, dal Consiglio nei confronti della ricorrente. Infatti, secondo il Tribunale, non si poteva escludere a priori una nuova iscrizione del nome della ricorrente, dato che, nell’ambito di un siffatto nuovo esame, il Consiglio aveva la possibilità di iscrivere nuovamente il nome della ricorrente sulla base di motivazioni debitamente dimostrate.
16
Di conseguenza, la sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), ha mantenuto gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento n. 945/2012 nei confronti della ricorrente fino alla scadenza del termine di impugnazione previsto dall’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o, nel caso in cui venga proposta un’impugnazione entro tale termine, fino alla data del suo rigetto.
17
Il Consiglio si è astenuto dal proporre impugnazione contro la sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608).
18
Per contro, dopo avere informato la ricorrente, con lettera del 23 ottobre 2014, che intendeva inserire nuovamente il suo nome nei suddetti elenchi e a seguito di uno scambio di lettere tra le parti, il 12 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/236, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 39, pag. 18), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/230, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3), con i quali il nome della ricorrente è stato nuovamente iscritto nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive (in prosieguo: gli «atti impugnati»).
19
Tale nuova iscrizione della ricorrente era basata sulla seguente motivazione, identica in entrambi i casi:
«La [ricorrente] fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran mediante i suoi azionisti Iranian State Retirement Fund, Iranian Social Security Organization e Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, che sono entità controllate dallo Stato. Inoltre [la ricorrente] è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, [la ricorrente] fornisce sostegno logistico al governo dell’Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano».
20
Con lettera del 16 febbraio 2015, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente copia degli atti impugnati.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso chiedendo di annullare gli atti impugnati nelle parti in cui la riguardano e, in subordine, di dichiarare l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, come modificata, e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, come modificato, inapplicabili nei suoi confronti con eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TFUE. A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, in sostanza, che il Consiglio, sanzionandola nuovamente sul fondamento dei medesimi addebiti dichiarati illegittimi nella sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), l’ha privata del suo diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, violando al contempo l’autorità di cosa giudicata e il principio della certezza del diritto. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e violato i diritti della difesa della ricorrente, nonché il suo diritto fondamentale di proprietà.
22
Con atto separato, depositato in pari data nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha introdotto la presente domanda di provvedimenti provvisori, con la quale chiede, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia:
—
sospendere l’esecuzione degli atti impugnati nelle parti in cui la riguardano fino a quando il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale;
—
condannare il Consiglio alle spese.
[omissis]
In diritto
[omissis]
Sul fumus boni iuris
[omissis]
39
A tale proposito, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, ricordata dal Consiglio, quando un atto adottato da un’istituzione dell’Unione è stato annullato per vizi formali o sostanziali, detta istituzione ha il diritto di reiterare un atto identico, rispettando questa volta le regole formali e accertandosi che tale nuovo atto non sia inficiato dal medesimo vizio sostanziale (v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc., EU:T:2008:461, punti 65 e 75 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2012, Grecia/Commissione, T‑588/10, EU:T:2012:688, punti 476 e 478).
40
Inoltre, per quanto attiene più in particolare al caso di specie, dopo avere ricordato che la motivazione della prima iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi in questione non era sostenuta da prove sufficienti, il Tribunale ha avuto cura di precisare, al punto 77 della sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), che il Consiglio poteva iscrivere nuovamente il nome della ricorrente in base a motivazioni sufficientemente comprovate.
41
Il Consiglio ne conclude, in sostanza, che nella fattispecie poteva basarsi su documenti anteriori alla prima iscrizione della ricorrente pur non avendo presentato detti documenti per giustificare la prima iscrizione, e utilizzare tali «vecchi» documenti per comprovare nuove motivazioni dell’iscrizione, quali il «sostegno logistico» fornito al governo iraniano, tanto più che agiva in tal modo proprio per rispondere alle censure contenute nella sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), e adduceva nuove prove che dimostravano come la ricorrente fornisse effettivamente un «sostegno logistico» a detto governo.
42
La ricorrente sostiene invece che nel caso di specie il Consiglio non poteva, a pena di violare il suo diritto fondamentale a un ricorso effettivo, né dedurre motivazioni giustificanti l’iscrizione che avrebbe potuto invocare già in occasione della prima iscrizione nell’ottobre 2012 né presentare prove già disponibili alla data di tale iscrizione, tanto più che, a suo parere, gli argomenti di fatto sui quali si basano gli atti impugnati sono identici, in sostanza, a quelli sui quali era stata fondata la sua prima iscrizione e che sono stati censurati nella sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608).
43
Il giudice del procedimento sommario ritiene che dalla discussione svoltasi tra le parti emerga l’esistenza di una controversia giuridica sulla portata dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sanciscono entrambi il diritto a un ricorso effettivo, vale a dire a una tutela giurisdizionale «nella pratica e in diritto» (Corte eur. D.U., sentenza Ramadhi e a. c. Albania del 13 novembre 2007, § 48). Occorre stabilire se il Consiglio possa invocare, tenuto conto di tale diritto a un ricorso effettivo, la giurisprudenza citata ai precedenti punti 39 e 40 per rimediare alle illegittimità constatate che hanno motivato l’annullamento di una misura restrittiva, adottando una nuova misura avente lo stesso effetto pratico della precedente, in un contesto di fatto che non ha subito variazioni sostanziali.
44
La natura sensibile di tale questione risiede in particolare nel fatto che le misure restrittive adottate dal Consiglio sotto forma di regolamento beneficiano della tutela conferita dall’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, nel senso che l’annullamento di tale regolamento produce effetti solo a decorrere dalla scadenza del termine di ricorso o, se è stato proposto un ricorso entro detto termine, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo da parte della Corte (v. infra, punti da 55 a 57). Ne consegue che il Consiglio, qualora fosse effettivamente autorizzato ad agire nel modo descritto al precedente punto 43, potrebbe – nonostante l’annullamento, per illegittimità dei motivi di iscrizione addotti o per mancanza di prove sufficienti, di ciascuno dei suoi regolamenti successivi che istituiscono misure restrittive nei confronti di una medesima impresa – mantenere in vigore, interponendo sistematicamente impugnazioni, una serie ininterrotta di siffatte misure, e ciò senza che il contesto di fatto alla base di tali misure e annullamenti abbia subito variazioni sostanziali.
45
Occorre quindi chiedersi se il rispetto del diritto fondamentale a un ricorso effettivo non richieda l’introduzione di un elemento di preclusione nella serie di procedimenti giurisdizionali che possono essere promossi da una medesima impresa, il che obbligherebbe il Consiglio a presentare nel suo primo fascicolo di misure restrittive tutte le motoivazioni giustificanti l’iscrizione e tutte le prove a carico che poteva ottenere agevolmente alla data in cui è stato costituito il fascicolo e gli impedirebbe, nel caso in cui il Tribunale respingesse tali motivazioni e prove, di servirsene per giustificare una nuova iscrizione dell’impresa. Ne conseguirebbe che una nuova iscrizione sarebbe possibile solo qualora emergessero fatti o elementi di prova nuovi e pertinenti, mentre il Consiglio non potrebbe servirsi, in occasione di future nuove iscrizioni, di elementi, è vero, non ancora invocati, ma già disponibili alla data della prima iscrizione.
46
Il caso di specie sembra dimostrare la necessità di introdurre siffatto elemento di preclusione: l’attività economica della ricorrente consistente nel trasporto del petrolio iraniano non è cambiata tra l’ottobre 2012, data della sua prima iscrizione, e la data di adozione degli atti impugnati nel presente caso. Pertanto, è evidente che si tratta di un servizio logistico fornito ai clienti che hanno commissionato tale trasporto. Orbene, dal fascicolo non risulta che il Consiglio non potesse basare già la prima iscrizione sulla motivazione attinente al «sostegno logistico». Lo stesso vale per la composizione dell’azionariato della ricorrente, che non sembra essere cambiato tra il 2012 e il 2015. Il Consiglio, che ne aveva descritto precisamente la struttura nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608, punto 51), non ha sostenuto che la motivazione attinente al «sostegno finanziario» basata su tale azionariato non fosse disponibile al momento della prima iscrizione della ricorrente nell’ottobre 2012. Per quanto riguarda le prove a sostegno degli atti impugnati, nelle sue osservazioni il Consiglio ne ha specificamente menzionati solo cinque (nota 28). Orbene, quattro di tali documenti sono anteriori all’ottobre 2012, mentre l’unico posteriore (febbraio 2014) non sembra essere una novità pertinente, in quanto indica la funzione svolta dalla ricorrente nella sua qualità di trasportatore di petrolio iraniano e l’importanza di tale funzione per l’economia iraniana, che nessuno mette in discussione.
47
Occorre aggiungere che la sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), che ha annullato la prima iscrizione della ricorrente, è passata in giudicato. Orbene, è vero che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente definiti dalla decisione giurisdizionale di cui trattasi e può essere invocata solo se il ricorso che ha dato origine a tale decisione ha opposto le stesse parti, ha avuto lo stesso oggetto ed è stato fondato sui medesimi motivi (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2015, Walton/Commissione, T‑261/14 P, Racc. FP, EU:T:2015:110, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la ricorrente non può invocare, nei confronti degli atti impugnati, l’autorità in senso stretto della sentenza NITC, dato che tali atti riguardano un periodo di attività economica della ricorrente diverso da quello oggetto degli atti che erano stati annullati da tale sentenza. Tuttavia, non si può negare che detta attività della ricorrente consistente nel trasporto del petrolio iraniano sia rimasta sostanzialmente invariata e che la differenza tra i periodi di attività considerati è il risultato della sua nuova iscrizione, effettuata dal Consiglio su una base fattuale parimenti invariata nella sostanza. Si potrebbe quindi affermare che, nella specie, l’applicazione della nozione di autorità di cosa giudicata è esclusa solo in ragione del fatto che il Consiglio ha prorogato artificialmente le misure restrittive imposte alla ricorrente e presenta adesso elementi che avrebbero potuto essere invocati al momento della sua prima iscrizione. Orbene, un simile approccio, quand’anche non fosse considerato incompatibile con la nozione di autorità di cosa giudicata, potrebbe comunque contribuire a una violazione del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo.
48
Ne consegue che la giurisprudenza citata ai precedenti punti 39 e 40 potrebbe richiedere, sotto il profilo del diritto a un ricorso effettivo, un’interpretazione restrittiva nel senso indicato al precedente punto 45.
49
Tuttavia, contro siffatta interpretazione restrittiva si potrebbe obiettare che la portata del diritto a un ricorso effettivo, riconosciuto a un’impresa soggetta a misure restrittive, non deve essere indebitamente limitato al solo ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di sospensione dell’esecuzione, nemmeno quando detta impresa possa invocare l’illegittimità delle misure imposte nell’ambito di un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione, da parte del Consiglio, dei danni subiti a causa di tale illegittimità. Infatti, in un diverso contesto, quello del contenzioso degli appalti pubblici, il giudice dell’Unione ha dichiarato che il diritto dell’offerente escluso a un ricorso effettivo doveva considerarsi rispettato, anche se detto offerente non poteva opporsi validamente alla perdita dell’appalto in questione proponendo un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori, in quanto aveva la possibilità di ottenere il ristoro dei danni presentando un ricorso per risarcimento [v., in tal senso, ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Racc., EU:C:2015:275, punti 34, 35 e 38]. Il giudice del procedimento sommario ritiene che spetti al giudice di merito esaminare, se del caso, se sussistano motivi cogenti tali da escludere l’estensione di tale giurisprudenza alle controversie in materia di misure restrittive.
50
Alla luce di quanto precede, si deve concludere per l’esistenza di una controversia di grande importanza la cui soluzione non è evidente e che richiede dunque un esame approfondito, il quale deve costituire oggetto della causa di merito, cosicché il ricorso appare, prima facie, non privo di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Pilkington Group, EU:C:2013:558, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
Sulla ponderazione degli interessi
[omissis]
52
Per quanto riguarda le controversie in materia di misure restrittive, è stato reiteratamente dichiarato che la sospensione dell’esecuzione di misure restrittive potrebbe ostacolare la loro piena efficacia in caso di rigetto del ricorso principale e, pertanto, rendere impossibile il capovolgimento della situazione. Infatti, tale sospensione consentirebbe all’entità oggetto di tali misure di procedere immediatamente al ritiro dei capitali detenuti presso le banche obbligate a garantirne il congelamento e di svuotare i suoi conti bancari prima della pronuncia della decisione nel merito. In tal modo essa avrebbe la possibilità di eludere lo scopo delle misure restrittive adottate nei suoi confronti al fine di esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari, mentre i provvedimenti provvisori richiesti al giudice del procedimento sommario non devono vanificare anticipatamente le conseguenze dell’emananda decisione nel procedimento principale [v., in tal senso, ordinanze del 14 giugno 2012, Qualitest FZE/Consiglio, C‑644/11 P(R), EU:C:2012:354, punti da 73 a 77, e Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, EU:T:2013:118, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
53
Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il Consiglio, astenendosi dal proporre un’impugnazione contro la sentenza NITC, citata al precedente punto 14 (EU:T:2014:608), ha esso stesso consentito alla ricorrente di beneficiare pienamente degli effetti dell’annullamento, ad opera di detta sentenza, delle misure restrittive che le erano state imposte il 15 ottobre 2012 (v. supra, punti 9 e 10), disponendo liberamente dei suoi beni, tra metà settembre 2014 e metà febbraio 2015, a seguito dello svincolo dei suoi conti bancari. Ne consegue che, tenuto conto di tale circostanza, il Consiglio non può in alcun modo far valere il rischio che venga eluso lo scopo delle misure restrittive adottate.
54
Tuttavia, tale ragionamento vale solo per le vecchie misure restrittive adottate dal Consiglio il 15 ottobre 2012. Per quanto riguarda invece le nuove misure restrittive imposte alla ricorrente con gli atti impugnati, non si può escludere a priori che il giudice di merito, rifiutando di adottare l’interpretazione restrittiva indicata al precedente punto 48, respinga il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente. In tali circostanze, si dovrebbe tenere conto, ancora una volta, dello scopo di tali misure ed evitare che la ricorrente possa procedere immediatamente al ritiro dei capitali eventualmente accumulati sui suoi conti bancari nei cinque mesi di assenza di misure restrittive.
55
Comunque, secondo una giurisprudenza consolidata, i regolamenti che stabiliscono misure restrittive, quale il regolamento n. 2015/230 (v. supra, punto 18), si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc., EU:C:2008:461, punti da 241 a 243; del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc., EU:C:2011:735, punto 45, e del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, Racc., EU:C:2013:258, punto 56). Tale divieto è infatti rivolto a chiunque possa detenere materialmente i capitali in questione (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2015, Bank Tejarat/Consiglio, T‑176/12, EU:T:2015:43, punto 68). Il fatto che l’atto in questione debba essere notificato individualmente ai soggetti i cui capitali devono essere congelati non influisce sulla portata generale di tale atto nei confronti di tutti coloro che possono essere in possesso di detti capitali (v. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nelle cause Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, Racc., EU:C:2015:130, e Consiglio/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, Racc., EU:C:2015:134, paragrafo 177).
56
Orbene, come si è già rilevato al precedente punto 44 in relazione agli effetti nel tempo dell’annullamento di un regolamento con cui vengono adottate misure restrittive, l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte dispone che le decisioni del Tribunale che annullano un simile atto hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto da parte della Corte. Tale mantenimento della validità delle misure in questione, giustificato dall’esigenza di dare al Consiglio la possibilità di porre rimedio all’illegittimità constatata adottando nuove misure, è stato sistematicamente esteso alle decisioni che impongono misure restrittive, e ciò in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE che autorizza il Tribunale a precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi, a motivo del fatto che l’esistenza di una differenza tra la data in cui produrrà effetti l’annullamento di un regolamento che impone una determinata misura restrittiva e quella di una decisione che impone un’identica misura potrebbe comportare un danno grave alla certezza del diritto (v., in tal senso, ordinanza Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, punto 51 supra, EU:T:2013:118, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata).
57
Di conseguenza, nel caso in cui il Tribunale, al termine del procedimento principale, annullasse il regolamento n. 2015/230 con l’effetto sospensivo previsto all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, esso annullerebbe del pari la decisione 2015/236 (v. supra, punto 18), allineando, con tutta probabilità, gli effetti di tale annullamento, in virtù dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, a quelli dell’annullamento del regolamento n. 2015/230. In ogni caso, quand’anche gli effetti nel tempo dell’annullamento della decisione 2015/236 non fossero allineati a quelli dell’annullamento del regolamento n. 2015/230, le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente in forza di detto regolamento andrebbero mantenute, a norma dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, al di là della data della sentenza di annullamento, cosicché, in nessun caso, il nome della ricorrente sarebbe immediatamente escluso per effetto di tale sentenza.
58
Orbene, secondo costante giurisprudenza, il procedimento sommario ha un carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale si innesta ed è unicamente diretto a garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito (v. ordinanze del 16 novembre 2012, Akzo Nobel e a./Commissione, T‑345/12 R, Racc., EU:T:2012:605, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 giugno 2015, Alcogroup e Alcodis/Commissione, T‑274/15 R, EU:T:2015:389, punto 20 e giurisprudenza ivi citata) e qualsiasi provvedimento provvisorio disposto dal giudice del procedimento sommario cessa automaticamente di produrre i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento di procedura, dalla pronuncia della sentenza definitiva. Ne consegue che l’interesse della ricorrente alla concessione di uno svincolo provvisorio dei suoi capitali mira alla concessione di un beneficio che essa non potrebbe ottenere nemmeno con una sentenza di annullamento. Infatti, una tale sentenza produrrebbe gli effetti pratici voluti dalla ricorrente – ossia la cancellazione del suo nome dall’elenco delle persone i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati – soltanto successivamente rispetto alla data di pronuncia di detta sentenza, mentre, a quella data, il giudice dei procedimenti sommari di primo grado avrà perso qualsiasi competenza ratione temporis e, comunque, il nome della ricorrente potrebbe essere conservato in tale elenco grazie a una nuova misura restrittiva che, entro il termine di cui all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, avrebbe sostituito le misure annullate. Ciò premesso, l’interesse della ricorrente diretto a ottenere, mediante procedimento sommario, lo svincolo provvisorio dei suoi capitali non è nelle condizioni di essere tutelato dal giudice del procedimento sommario (v., in tal senso, ordinanza Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, punto 51 supra, EU:T:2013:118, punto 40).
59
Ne consegue che la ponderazione dei diversi interessi in gioco non è favorevole alla ricorrente.
Sull’urgenza
[omissis]
63
Nella presente fattispecie, si deve constatare anzitutto che, come risulta dalle precisazioni fornite dalla ricorrente nella sua memoria del 4 giugno 2015, l’asserito danno è di natura finanziaria. Tuttavia, pur avendo corredato la suddetta memoria di cifre relative alla sua attività economica, la ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle stesse.
[omissis]
66
Per quanto riguarda l’irreparabilità di tale danno, è giurisprudenza consolidata che un danno di natura finanziaria non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che, di norma, può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. In tal caso, il provvedimento provvisorio richiesto sarebbe giustificato solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua capacità finanziaria prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito o se risultasse che le sue quote di mercato verrebbero modificate irrimediabilmente e sensibilmente viste, in particolare, le dimensioni della sua impresa (v., in tal senso, ordinanza Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, punto 51 supra, EU:T:2013:118, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
67
Per quanto riguarda il caso di specie, si è già constatato che la ricorrente aveva perduto, a seguito delle misure restrittive adottate nei suoi confronti, tutte le sue quote di mercato nel settore del trasporto marittimo dell’Unione. Tuttavia, detta perdita è precisamente uno degli obiettivi perseguiti da tali misure e dimostra semmai la loro efficacia. In quest’ottica, tale perdita può essere pertinente, nell’ambito delle controversie in materia di misure restrittive, solo se ne è comprovata l’irreparabilità. Orbene, a tale proposito, la ricorrente è rimasta silenziosa. In particolare, essa non ha dimostrato che ostacoli di natura strutturale o giuridica le impediscano di riacquisire una parte significativa delle quote di mercato perdute. Pertanto, il danno invocato a tale riguardo non può essere considerato irreparabile [v., in tal senso, ordinanza del 24 marzo 2009, Cheminova e a./Commissione, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, punto 64].
68
Occorre aggiungere che la ricorrente non sostiene che sia stata messa a rischio la sua solvibilità finanziaria. Al contrario, essa afferma, nella sua memoria del 4 giugno 2015, di esercitare attualmente attività commerciali consistenti nel trasporto del petrolio iraniano verso la Cina, l’India, la Corea del Sud, Taiwan e la Turchia, che il suo fatturato totale ammontava a circa USD 895 milioni nel 2013 e che, secondo le sue stime, registrerà un fatturato analogo nell’anno in corso.
69
La ricorrente sostiene, inoltre, che le sarebbe difficile dimostrare in anticipo il danno direttamente imputabile agli atti impugnati, dato che vi sarebbero difficoltà tecniche a distinguere il danno causato dagli atti precedenti o dai regimi sanzionatori internazionali più ampi dal danno provocato dagli atti impugnati. Secondo la ricorrente, a tal fine occorrerebbe effettuare perizie tecniche dettagliate che non potrebbero essere fornite in anticipo sulla base di previsioni. Il fatto di esigere che vengano fornite tali prove in questa fase costituirebbe un ostacolo insormontabile all’ottenimento di provvedimenti provvisori. Pertanto, il danno cagionato alla ricorrente dagli atti impugnati sarebbe almeno in parte irreparabile, in quanto non potrebbe essere adeguatamente quantificato. Di conseguenza, un ricorso per risarcimento danni non offrirebbe alla ricorrente una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
70
A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di tipo economico può essere considerato irreparabile se esso, anche quando si verifica, non può essere quantificato [ordinanze Commissione/Pilkington Group, punto 30 supra, EU:C:2013:558, punto 52, e EDF/Commissione, EU:C:2013:157, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].
71
È vero che l’incertezza legata al ristoro di un danno economico nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere. Infatti, nella fase del giudizio cautelare, necessariamente incerta è la possibilità di ottenere il ristoro di un danno pecuniario in un momento successivo, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento che potrebbe essere avviata a seguito dell’annullamento degli atti impugnati. Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a una tale azione di risarcimento del danno per eliminare questa incertezza, dato che la sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nella causa di merito sulla quale s’innesta il procedimento cautelare, causa di merito costituita, nella fattispecie, da un giudizio di annullamento [v., in tal senso, ordinanze Commissione/Pilkington Group, punto 30 supra, EU:C:2013:558, punto 53, e del 14 dicembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C‑446/10 P(R), EU:C:2011:829, punti da 55 a 57].
72
Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice del procedimento sommario risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro (ordinanza Commissione/Pilkington Group, punto 30 supra, EU:C:2013:558, punto 54).
73
Nella fattispecie in esame, non sembra che la ricorrente non possa ottenere, in caso di annullamento degli atti impugnati, una compensazione economica del danno economico causatole da tali atti, proponendo un ricorso per risarcimento contro il Consiglio in forza degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE, dato che la mera possibilità di proporre siffatto ricorso è sufficiente a dimostrare il carattere in linea di principio riparabile del danno economico in questione [v., in tal senso, ordinanza del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C‑404/01 P(R), Racc., EU:C:2001:710, punti da 70 a 75].
74
Infatti, il giudice del procedimento sommario non vede perché la ricorrente non potrebbe quantificare utilmente il danno economico causatole dagli atti impugnati, quantificando i ricavi derivanti dalle attività economiche che aveva esercitato nell’Unione in un anno rappresentativo, anteriore all’imposizione delle prime misure restrittive, e confrontando tali ricavi con quelli ottenuti dopo l’adozione degli atti impugnati, tenuto conto del fatto che, nel caso in cui tali ricavi si fossero già ridotti a zero negli anni precedenti all’adozione di tali atti, il danno causato da questi ultimi consisterebbe nel mantenimento di tale situazione e potrebbe quindi essere quantificato prendendo come riferimento una media annua.
75
Ciò posto, si deve ricordare che la stessa ricorrente ha fornito tali cifre nella sua memoria del 4 giugno 2015. Essa ha infatti indicato i ricavi lordi generati dalle sue attività nell’Unione, vale a dire i suoi rapporti d’affari con le maggiori compagnie petrolifere dell’Unione e degli operatori dell’Unione nel periodo 2009‑2013. Risulta che detti ricavi sono costantemente diminuiti da USD 500 milioni (2009) a USD 160 milioni (2010), USD 100 milioni (2011), USD 40 milioni (2012) e USD 0 (2013).
76
Orbene, in una successiva controversia per risarcimento danni, il Tribunale potrebbe calcolare, mediante stima astratta, il danno provocato alla ricorrente dagli atti impugnati, fondandosi sull’evoluzione probabile, secondo il normale corso delle cose, delle sue quote di mercato e dei suoi utili nel caso in cui gli atti illeciti addebitati al Consiglio non fossero stati commessi (v., in tal senso, ordinanza del 5 giugno 2013, Rubinum/Commissione, T‑201/13 R, EU:T:2013:296, punto 50). Per quanto riguarda la quantificazione di un danno, infatti, il Tribunale può valutare sovranamente i fatti e dispone di un margine discrezionale quanto alle modalità da scegliere per determinare la portata del risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc., EU:C:2008:107, punti 72, 74 e 76). Nella specie, il Tribunale potrebbe anche limitarsi a stime sulla base di valori statistici medi, fermo restando che la ricorrente dovrebbe provare i dati sui quali si fonderebbero dette stime (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2010, BST/Commissione, T‑452/05, Racc., EU:T:2010:167, punto 168 e giurisprudenza ivi citata).
77
Dalla giurisprudenza del presidente della Corte sembra comunque potersi desumere che un’impresa soggetta a misure restrittive non può validamente affermare di avere subito un danno economico irreparabile, quando può invocare le specifiche disposizioni del regime dell’Unione sul congelamento di fondi o di risorse economiche che consentono alle autorità nazionali competenti di autorizzare, in via eccezionale, lo svincolo di determinati fondi congelati, poiché tali disposizioni permettono di coprire spese e bisogni essenziali o di adempiere obblighi contrattuali sottoscritti prima che detto congelamento producesse effetti [ordinanza dell’11 marzo 2013, North Drilling/Consiglio, T‑552/12 R, EU:T:2013:120, punto 21; v. anche, nello stesso senso, ordinanze Qualitest FZE/Consiglio, punto 52 supra, EU:C:2012:354, punti 41, 42 e 44, e del 25 ottobre 2012, Hassan/Consiglio, C‑168/12 P(R), EU:C:2012:674, punto 39].
78
Infatti, tali disposizioni derogatorie assicurano un equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo delle misure restrittive di ridurre il rischio di proliferazione nucleare in Iran e, dall’altro, la necessità di garantire la sopravvivenza dell’impresa designata. Pertanto, l’esito di una domanda di sospensione dell’esecuzione di misure restrittive dipende dall’applicazione, nel caso di specie, di dette procedure derogatorie di autorizzazione finalizzate allo svincolo di taluni capitali congelati (v., in tal senso, ordinanza Qualitest FZE/Consiglio, punto 52 supra, EU:C:2012:354, punti 45 e 66).
79
Nel caso di specie, sono l’articolo 20, paragrafi da 3 a 4 bis, 6 e 7, della decisione 2010/413, come modificata, e gli articoli da 24 a 28 ter del regolamento n. 267/2012, come modificato, a prevedere un certo numero di deroghe che consentono lo svincolo dei capitali della ricorrente in specifiche circostanze. Orbene, la ricorrente si è limitata a contestare la pertinenza di tali possibilità di deroga nel caso di specie, senza pronunciarsi sulla succitata giurisprudenza del presidente della Corte. In particolare, essa non ha precisato se avesse chiesto alle autorità nazionali competenti l’autorizzazione ad utilizzare capitali congelati, se avesse incontrato difficoltà ad ottenere tale autorizzazione o se quest’ultima le fosse stata rifiutata da dette autorità.
80
Pertanto, la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta.
81
Da tutte le considerazioni che precedono, risulta che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 16 luglio 2015
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Jaeger
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
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