ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
12 gennaio 2017 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Proroga della durata delle concessioni — Piano di rilancio autostradale sul territorio francese — Decisione di non sollevare obiezioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»
Nella causa T‑242/15,
Automobile club des avocats (ACDA), con sede in Parigi (Francia),
Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), con sede in Bordeaux (Francia),
Fédération française des motards en colère (FFMC), con sede in Parigi,
Fédération française de motocyclisme, con sede in Parigi,
Union nationale des automobile clubs, con sede in Parigi,
rappresentati da M. Lesage, avvocato,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e R. Sauer, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione C(2014) 7850 final della Commissione, del 28 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.2014/N 38271 – Francia – Piano di rilancio autostradale,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
I ricorrenti, l’Automobile club des avocats (ACDA), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme e l’Union nationale des automobile clubs, sono associazioni il cui obiettivo è la difesa degli utenti stradali.
2
Il 16 maggio 2014 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione europea un piano di rilancio autostradale diretto a prolungare la durata di talune concessioni autostradali in cambio del finanziamento, da parte delle società interessate, di lavori da realizzarsi all’interno della loro concessione.
3
Il 28 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 7850 final, relativa all’aiuto di Stato SA.2014/N 38271 – Francia – Piano di rilancio autostradale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
4
Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la misura de qua costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che tale aiuto poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, essa ha deciso di non sollevare obiezioni contro la detta misura. Tale decisione è stata presa tenendo conto, in particolare, degli impegni sottoscritti dalle autorità francesi.
Procedimento e conclusioni delle parti
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Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2015, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
6
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
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Il 7 settembre 2015, la Repubblica francese ha depositato una memoria d’intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
8
I ricorrenti non hanno presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
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I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
10
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
—
condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
11
A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione afferma, in via principale, che l’avvocato che rappresenta i ricorrenti non può essere considerato, ai fini del presente procedimento, come un terzo indipendente da uno di essi, essendo egli il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’ACDA. Pertanto, il ricorso non sarebbe stato proposto conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, e all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché all’articolo 73, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura.
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In subordine, la Commissione sostiene che i ricorrenti e i loro membri non sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in quanto, da un lato, non sono individualmente riguardati dalla decisione impugnata e, dall’altro lato, quest’ultima non costituisce un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.
13
Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.
14
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
15
Poiché l’argomento sollevato in via principale dalla Commissione potrebbe, se accolto, comportare l’irricevibilità del ricorso solo con riguardo a uno dei ricorrenti, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine dalla Commissione.
16
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
17
L’articolo 263, quarto comma, TFUE distingue così tre ipotesi in cui un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica può essere dichiarato ricevibile e occorre esaminare se una delle suddette ipotesi si verifichi nel caso di specie per prendere posizione riguardo all’eccezione sollevata dalla Commissione.
18
Essendo pacifico che la decisione impugnata è stata rivolta alle autorità francesi e non ai ricorrenti, il presente ricorso non può essere ricevibile alla luce della prima ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. La ricevibilità del suddetto ricorso dev’essere perciò ancora esaminata, in successione, alla luce delle altre due ipotesi previste dal quarto comma del medesimo articolo.
19
Di conseguenza, il presente ricorso è ricevibile, in forza della seconda e della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se i ricorrenti sono direttamente e individualmente riguardati dalla decisione impugnata o se sono direttamente riguardati dalla decisione impugnata e se quest’ultima costituisce un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione.
Sull’incidenza diretta e individuale sulle ricorrenti
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Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le persone fisiche o giuridiche possono proporre un ricorso di annullamento contro un atto dell’Unione europea non adottato nei loro confronti qualora siano direttamente e individualmente riguardate da tale atto.
21
Secondo la giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223).
22
Per quanto riguarda l’interesse individuale, è stato dichiarato che un’associazione che ha il compito di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri si può considerare come individualmente interessata da una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato in due casi, ossia, in primo luogo, se può far valere un interesse proprio in particolare perché l’atto di cui è richiesto l’annullamento ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice o, in secondo luogo, se i suoi membri o taluni di essi sono legittimati ad agire a titolo individuale (v. ordinanza del 29 marzo 2012, Asociación Española de Banca/Commissione, T‑236/10, EU:T:2012:176, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
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Nel caso di specie, i ricorrenti si presentano come associazioni di utenti della strada, con il compito di tutelarne gli interessi:
—
l’ACDA riunisce avvocati di ruolo o praticanti avvocati e giuristi qualificati ed ha per oggetto la difesa dei diritti fondamentali degli utenti della strada;
—
l’OTRE assicura la rappresentanza e la difesa degli interessi morali e professionali dei trasportatori autostradali che aderiscono alla stessa;
—
la FFMC, da parte sua, riunisce utenti dei veicoli a motore a due e a tre ruote (dai ciclomotori alle moto di grossa cilindrata), agisce per la sicurezza e la condivisione della strada e difende i propri aderenti nella loro qualità di utenti della strada e in quanto consumatori;
—
la Fédération française de motocyclisme raggruppa associazioni che organizzano manifestazioni sportive o qualsiasi altra attività motociclistica e club di turismo, ed ha lo scopo, in particolare, di condurre azioni relative alla sicurezza stradale e alle carreggiate pubbliche;
—
infine, l’Union nationale des automobile clubs mira a favorire le relazioni tra i club automobilistici di Francia e tra i suoi membri e i club automobilistici europei.
24
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato di agire per proprio conto e nell’interesse dei propri membri.
25
Per quanto li riguarda, i ricorrenti tuttavia non hanno dedotto alcun documento da cui risulti un pregiudizio per i loro interessi. In particolare, dagli atti non risulta che essi siano intervenuti nel procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata. In maniera generale, il Tribunale non dispone di alcun elemento che permetta di concludere che la posizione dei ricorrenti in un qualsiasi negoziato sia stata compromessa dalla suddetta decisione.
26
L’esistenza di un interesse individuale dipende dunque dall’accertare se i membri dei ricorrenti siano legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata.
27
A questo proposito, occorre constatare che, nel caso di specie, i ricorrenti non deducono alcun elemento mirante a dimostrare che i loro membri siano identificati dalla decisione impugnata analogamente a quanto avverrebbe con un destinatario della stessa.
28
Per contro, dagli atti emerge che i membri dei ricorrenti sono asseritamente pregiudicati dalla decisione impugnata nella loro qualità generale di utenti della strada e delle autostrade.
29
Infatti, nell’atto introduttivo i ricorrenti affermano, in sostanza, che le tariffe praticate dalle società concessionarie di autostrade sono eccessive in Francia e che i loro membri ne sono pregiudicati nella loro qualità di utenti di queste vie di comunicazione.
30
In particolare, i ricorrenti sostengono che in Francia le società concessionarie di autostrade compensano ogni aumento di imposte, dei canoni demaniali o dei prelievi applicati nei loro confronti con un aumento del prezzo dei pedaggi e adottano, in generale, rincari delle tariffe che si rivelano smisurati per gli utenti e sproporzionati rispetto al servizio offerto.
31
I ricorrenti sostengono quindi che in Francia i proventi eccessivi generati grazie ai pedaggi riscossi dalle società concessionarie di autostrade in cambio del loro impegno a costruire, finanziare e gestire la rete autostradale oggetto della concessione portano a meccanismi di sovracompensazione.
32
I ricorrenti sottolineano che questa situazione permarrà con la proroga della durata dei contratti di concessione autorizzato dalla Commissione nella decisione impugnata.
33
A questo riguardo, si deve rilevare che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti con riferimento ai propri membri non è diverso da quello di cui potrebbero dolersi tutti gli utenti delle autostrade interessate, in particolare in quanto le tariffe dei pedaggi praticate in Francia dalle società concessionarie di autostrade sarebbero eccessive e potrebbero aumentare durante il periodo di proroga della durata dei contratti di concessione.
34
La decisione impugnata, quindi, non tocca i membri dei ricorrenti a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte ad identificarli alla stessa stregua dei destinatari di tale decisione.
35
Occorre concludere pertanto che i ricorrenti non sono individualmente riguardati dalla decisione impugnata e, pertanto, che essi non soddisfano il requisito cui è subordinata la ricevibilità, nella seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
36
Di conseguenza, non occorre stabilire se i ricorrenti siano invece direttamente riguardati dalla decisione impugnata.
Sulla qualificazione della decisione impugnata come atto normativo che non comporta alcuna misura di esecuzione
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Ai sensi dell’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le persone fisiche o giuridiche possono proporre un ricorso di annullamento contro un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione e che li riguarda direttamente.
38
La nozione di «atti regolamentari (…) che non comportano alcuna misura di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo di detta disposizione, consistente nell’evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, una persona fisica o giuridica che si trovi in questa situazione, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale dell’atto se non dopo aver violato le disposizioni dell’atto medesimo facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 27).
39
Per contro, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale è garantito (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, C‑294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28).
40
Qualora l’attuazione di un atto regolamentare spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE (sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, C‑294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29).
41
Laddove l’attuazione di un atto regolamentare spetti agli Stati membri, le persone fisiche o giuridiche possono mettere in discussione la validità della misura nazionale di esecuzione dinanzi ai giudici nazionali e, nell’ambito di tale procedimento, far valere l’invalidità dell’atto di base sollecitando questi ultimi a interpellare eventualmente la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, C‑294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29).
42
Nel caso di specie, occorre rilevare che la Commissione, nel dispositivo della decisione impugnata, non definisce le conseguenze specifiche e concrete della dichiarazione di compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno né per i beneficiari, né per qualsiasi altra persona che possa essere riguardata in qualunque modo dalla misura de qua.
43
Tuttavia, dalla decisione impugnata emerge che i contratti di concessione, conclusi tra lo Stato francese e le società concessionarie di autostrade interessate, debbono costituire oggetto di clausole approvate per decreto, al fine di introdurvi le modalità del piano di rilancio, ossia, in particolare, i lavori da realizzare, la proroga della durata delle concessioni, le misure destinate ad assicurare il controllo dei lavori e l’assenza di sovracompensazione, nonché gli impegni sottoscritti dalle autorità francesi nei confronti della Commissione nell’ambito del procedimento per il quale la misura di cui trattasi è stata esaminata.
44
Le conseguenze specifiche e concrete della decisione impugnata nei confronti dei ricorrenti e dei loro membri debbono dunque concretizzarsi in atti nazionali che possiedono pertanto la natura di misure di esecuzione della suddetta decisione, ai sensi della parte finale dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 21 aprile 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C‑541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 47).
45
Secondo la giurisprudenza, la possibilità per le persone fisiche o giuridiche di impugnare le misure nazionali di esecuzione di un atto dell’Unione dinanzi ai giudici nazionali dev’essere garantita dagli Stati membri. La Corte ha infatti ricordato che spettava agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 100, e ordinanza del 21 aprile 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C‑541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 51).
46
Infatti, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 101).
47
Inoltre, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, compete a ciascuno Stato membro designare, nel rispetto delle esigenze derivanti dal diritto dell’Unione, i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 102).
48
Indipendentemente dal problema di sapere se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre dunque concludere che il presente ricorso non risponde al requisito relativo alla mancanza di misure di esecuzione cui è subordinata la sua ricevibilità alla luce della terza ipotesi prevista dalla suddetta disposizione.
49
Pertanto, avuto riguardo a tutte le suesposte considerazioni, il presente ricorso dev’essere respinto integralmente in quanto irricevibile senza che occorra pronunciarsi sull’argomento della Commissione fondato sul fatto che i ricorrenti non sono rappresentati da un avvocato terzo indipendente.
Istanza di intervento
50
Ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, non vi è ragione di statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Repubblica francese.
Sulle spese
51
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
52
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
53
Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese.
3)
L’Automobile club des avocats (ACDA), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme e l’Union nationale des automobile clubs sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
Lussemburgo, 12 gennaio 2017
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
I. Pelikánová
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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