ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
9 novembre 2016 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 — Approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità»
Nella causa T‑746/15,
Biofa AG, con sede in Münsingen (Germania), rappresentata inizialmente da C. Stallberg e S. Knoblich, successivamente da C. Stallberg, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek, G. von Rintelen e F. Moro, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 301, pag. 42),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto, in sede di deliberazione, da S. Gervasoni, facente funzione di presidente, L. Madise e Z. Csehi (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
La ricorrente, Biofa AG, è una società che produce e vende prodotti fitosanitari, e che è titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fungicida a base di idrogenocarbonato di potassio, il VitiSan.
2
L’idrogenocarbonato di potassio è una «sostanza attiva» elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1).
3
Su domanda dell’agenzia danese per la protezione dell’ambiente, la Commissione europea ha adottato, il 17 novembre 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 301, pag. 42; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
4
Dopo aver ricevuto la relazione tecnica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla sostanza di cui trattasi, la Commissione ha approvato, con il regolamento impugnato, l’idrogenocarbonato di sodio come «sostanza di base» ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
5
L’idrogenocarbonato di sodio è presente sul mercato come additivo alimentare ai sensi del regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (GU 2011, L 295, pag. 178). L’approvazione di detta sostanza in quanto «sostanza di base» permette così che tale prodotto, correntemente utilizzato per i fini più diversi, possa essere usato anche a scopi fitosanitari.
Procedimento e conclusioni delle parti
6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
7
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 18 gennaio 2016 e le spese sono state riservate.
8
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato osservazioni su tale eccezione in data 31 marzo 2016.
9
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2016, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
10
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento impugnato;
—
condannare la Commissione alle spese.
11
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso irricevibile;
—
condannare la ricorrente alle spese.
12
Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
in subordine, riunire al merito l’eccezione di irricevibilità.
In diritto
Sulla ricevibilità del ricorso
13
In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Nella fattispecie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dalla disamina dei documenti versati al fascicolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento e senza bisogno di riunire al merito l’eccezione di irricevibilità.
14
La Commissione solleva due motivi di irricevibilità attinenti, il primo, alla mancanza di incidenza diretta nei confronti della ricorrente e, il secondo, ad una carenza di interesse ad agire della stessa.
15
Occorre esaminare anzitutto il primo motivo di irricevibilità invocato dalla Commissione.
16
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di detto articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di attuazione.
17
Nella fattispecie, è pacifico che il regolamento impugnato non sia stato indirizzato alla ricorrente, la quale non è pertanto destinataria di tale atto. Pertanto, la ricorrente può presentare un ricorso di annullamento contro il suddetto regolamento solo a condizione, da un lato, che essa sia direttamente interessata dallo stesso e, dall’altro, che essa sia interessata individualmente ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE o che l’atto impugnato costituisca un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di attuazione ai sensi della terza ipotesi della suddetta disposizione.
18
La ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dal regolamento impugnato sulla base di due argomenti attinenti, il primo, all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 e, il secondo, alle ripercussioni economiche del regolamento impugnato sulla sua situazione sul mercato.
19
Con il primo argomento la ricorrente sostiene che, nella relazione tecnica fornita dall’EFSA alla Commissione nell’ambito dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base, la citata autorità ha utilizzato, senza il suo accordo, i risultati degli studi da essa presentati per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva. Più precisamente, nella relazione tecnica di cui trattasi, l’EFSA avrebbe escluso che l’idrogenocarbonato di sodio possa avere effetti negativi sulle api da miele, alla luce del fatto che detti effetti erano stati esclusi per l’idrogenocarbonato di potassio, nel contesto dell’autorizzazione relativa al VitiSan nonché ad un altro prodotto.
20
A questo riguardo, la ricorrente sostiene che l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 prevede, in particolare, che le relazioni dei test e degli studi concernenti una sostanza attiva registrata a norma del suddetto regolamento beneficiano della protezione dei dati, a talune condizioni che sarebbero soddisfatte nel caso di specie. Più in particolare, essa ricorda che tale disposizione precisa che le relazioni protette non possono essere usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, a vantaggio di altri richiedenti autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, salvo che in alcune situazioni indicate dal regolamento de quo e che non sarebbero pertinenti nel caso di specie.
21
In primo luogo, secondo la ricorrente, la suddetta disposizione le attribuirebbe un diritto soggettivo che è stato violato dalla Commissione in quanto, in sede di approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base, la Commissione ha utilizzato dati della ricorrente relativi all’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva, senza il suo consenso e prima dello scadere della protezione decennale di cui beneficiano i suddetti dati.
22
In secondo luogo, a detta della ricorrente, il fatto che il dettato dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 non preveda la tutela dei dati nell’ambito della procedura semplificata per l’approvazione di una sostanza di base non osta alle suddette conclusioni poiché, al pari di una decisione di autorizzazione di una sostanza attiva, una decisione di approvazione di una sostanza come sostanza di base permette a un terzo di vendere un prodotto fitosanitario concorrente di quello della ricorrente. Ciò sarebbe tanto più evidente in quanto l’approvazione di una sostanza di base comporterebbe conseguenze più rilevanti per la concorrenza, permettendo ad un numero non limitato di soggetti di commercializzare la suddetta sostanza di base sul territorio dell’Unione europea come prodotto fitosanitario, in maniera temporalmente illimitata.
23
In terzo luogo, la conclusione della ricorrente sarebbe confermata dal fatto che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, che prevede eccezioni a taluni articoli del suddetto regolamento, non menziona l’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso.
24
In quarto luogo, la ricorrente invoca una violazione del principio di sussidiarietà. Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1107/2009, il regime particolare applicato per le sostanze di base potrebbe esserlo solo se il bisogno di utilizzare le sostanze di cui trattasi non sia coperto dai prodotti fitosanitari già esistenti, al fine di evitare che altri operatori di mercato si arroghino un vantaggio concorrenziale rispetto ai titolari di autorizzazioni, immettendo sul mercato prodotti fitosanitari che non necessitano autorizzazione.
25
A questo riguardo, l’idrogenocarbonato di sodio sarebbe considerato dalla Commissione come una sostanza attiva dei prodotti fitosanitari e non vi sarebbe un interesse commerciale ad ottenere l’autorizzazione di tale sostanza attiva, poiché è già consentito utilizzarla a scopi fitosanitari in alcuni Stati membri sulla base di disposizioni nazionali.
26
Inoltre, l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base non sarebbe utile a fini fitosanitari, considerato che esiste una sostanza attiva chimicamente comparabile o identica, in particolare per quanto riguarda le norme di classificazione e di etichettatura, i loro processi di produzione, il loro utilizzo e le loro modalità di azione fungicida, cosa che sarebbe confermata dalla relazione tecnica dell’EFSA e da documenti e pubblicazioni internazionali.
27
In quinto luogo, secondo la ricorrente, in virtù del «principio di priorità», l’approvazione di una sostanza attiva bloccherebbe qualsiasi domanda pendente di approvazione della medesima sostanza come sostanza di base. Pertanto, avendo essa richiesto l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva, l’approvazione di quest’ultima sostanza come sostanza di base dovrebbe essere revocata.
28
Con il secondo argomento la ricorrente sostiene che l’adozione del regolamento impugnato ha ripercussioni economiche dirette sulla sua situazione sul mercato, in quanto l’idrogenocarbonato di sodio, approvato dalla Commissione come sostanza di base, è un sostituto dei prodotti fitosanitari a base di idrogenocarbonato di potassio ed entra pertanto in concorrenza con il suo prodotto VitiSan.
29
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’incidenza diretta nei confronti di un singolo si fonda su due condizioni cumulative. Essa presuppone che il provvedimento dell’Unione contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie [ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 71, e sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, EU:T:2011:623, punto 27].
30
Nel caso di specie, occorre rilevare che il primo argomento dedotto dalla ricorrente, attinente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, non è idoneo a dimostrare che la ricorrente è direttamente interessata dal regolamento impugnato.
31
Infatti, nella relazione tecnica fornita alla Commissione nell’ambito dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base, l’EFSA ha menzionato, in modo molto generico, i risultati degli studi presentati dalla ricorrente per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di potassio come sostanza attiva. In detta relazione tecnica, l’EFSA ha escluso che l’idrogenocarbonato di sodio possa avere effetti negativi sulle api da miele, alla luce del fatto che i suddetti effetti erano stati esclusi per l’idrogenocarbonato di potassio nell’ambito dell’autorizzazione relativa al VitiSan nonché ad un altro prodotto.
32
Orbene, l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 stabilisce che la protezione dei dati di cui beneficia un richiedente di autorizzazione all’immissione in commercio o di uso di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva il quale abbia comunicato relazioni di test o studi aventi ad oggetto tale sostanza impedisce allo Stato membro che ha ricevuto tale relazione di utilizzarla nell’interesse di altri richiedenti autorizzazioni, salvo che nei casi previsti dal suddetto regolamento.
33
Tale disposizione, come emerge dal considerando 39 del regolamento n. 1107/2009, mira a proteggere gli investimenti importanti eventualmente realizzati dal richiedente l’autorizzazione il quale abbia comunicato la relazione de qua contro l’eventuale utilizzo da parte di un altro richiedente concorrente.
34
La disposizione non può pertanto essere interpretata nel senso che essa protegge il richiedente l’autorizzazione nei confronti di riferimenti alla relazione de qua effettuati dall’EFSA al momento dell’approvazione, da parte della Commissione, di una sostanza di base. Infatti, come risulta dal considerando 18 del regolamento n. 1107/2009, «[t]alune sostanze, pur non essendo utilizzate principalmente come prodotti fitosanitari, possono essere utili per la protezione dei vegetali, [anche se] l’interesse economico a chiederne l’approvazione può essere limitato». Pertanto, l’approvazione di una sostanza come sostanza di base non viene effettuata nell’interesse di singoli richiedenti, bensì nell’interesse di tutti gli utenti, e non rientra dunque nell’ambito di applicazione della protezione prevista dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009. Peraltro, occorre altresì rilevare, come emerge dall’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento, che l’approvazione di una sostanza come sostanza di base permette unicamente l’«uso» di tale sostanza a fini fitosanitari, e non l’immissione sul mercato di tale sostanza come prodotto fitosanitario, il che conferma la mancanza di interesse economico di una siffatta approvazione per un richiedente particolare.
35
In ogni caso, la ricorrente non dimostra perché il regolamento impugnato, pur avendo soltanto per oggetto di permettere l’uso – e non l’immissione sul mercato – dell’idrogenocarbonato di sodio a fini fitosanitari, potrebbe incidere direttamente sulla sua situazione pregiudicando un eventuale diritto, che essa deriverebbe dalle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, alla protezione commerciale dei dati contenuti in relazioni di test o studi comunicati dalla ricorrente.
36
Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto dalla ricorrente, attinente a ripercussioni economiche del regolamento impugnato sulla situazione della stessa sul mercato, si deve rilevare che, nelle sue osservazioni, la ricorrente si limita ad invocare, in modo molto generico, la possibilità di una perdita dovuta all’uso dell’idrogenocarbonato di sodio al posto del suo prodotto, il VitiSan, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che la sua situazione giuridica sarebbe direttamente pregiudicata dal regolamento impugnato.
37
Infatti, anche se, come ammesso dalla stessa Commissione nelle sue memorie, non può essere escluso che il regolamento impugnato possa avere ripercussioni sulle possibilità di immissione in commercio del prodotto della ricorrente, simili conseguenze economiche derivanti da detto regolamento non riguardano la situazione giuridica della ricorrente, ma unicamente la sua situazione di fatto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 37, e ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 75).
38
A questo proposito, il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che lo riguardi direttamente (ordinanze del 18 febbraio 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, T‑189/97, EU:T:1998:38, punto 48, e del 21 settembre 2011, Etimine e Etiproducts/ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, punto 41; v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 1969, Eridania e a./Commissione, 10/68 e 18/68, EU:C:1969:66, punto 7).
39
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che il regolamento impugnato non produce effetti diretti sulla situazione di diritto della ricorrente, in quanto il suddetto regolamento si limita a permettere l’uso, a scopi fitosanitari, di un prodotto diverso da quello che viene commercializzato dalla ricorrente. Poiché la prima condizione dell’interesse diretto non è soddisfatta, si deve concludere che la ricorrente non è direttamente interessata dal regolamento impugnato e non è dunque legittimata ad agire contro lo stesso, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eventuale interesse individuale della ricorrente ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e senza che occorra pronunciarsi sulla questione se il regolamento impugnato costituisca un atto normativo che non comporta misure di attuazione ai sensi della terza ipotesi di tale disposizione.
40
Di conseguenza, il primo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione dev’essere accolto e il ricorso va respinto in quanto irricevibile, senza che vi sia bisogno di esaminare il secondo motivo di irricevibilità.
Sulla domanda di intervento
41
Ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito.
42
Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto integralmente, non vi è ragione di statuire sulla domanda di intervento.
Sulle spese
43
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alla domanda della Commissione.
44
Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è ragione di statuire sulla domanda di intervento del Regno di Danimarca.
3)
La Biofa AG è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
4)
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
Lussemburgo, 9 novembre 2016
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente facente funzione
S. Gervasoni
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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