27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(Cause riunite C-24/16 e C-25/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 - Azione per contraffazione - Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario - Nozione di «citazione» - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 6, punto 1 - Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro - Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 8, paragrafo 2 - Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure])
(2017/C 402/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Nintendo Co. Ltd
Convenute: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un’azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest’ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all’articolo 89, paragrafo 1, e all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell’Unione europea.
2)
L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello — in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l’impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti — compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Un simile atto è autorizzato, ai sensi di detta disposizione, se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
3)
L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest’ultimo.
(1) GU C 145 del 25.4.2016.