24.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 239/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková
(Causa C-48/16) (1)
((«Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Provvigione dell’agente commerciale - Articolo 11 - Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente - Conseguenze sul diritto alla provvigione - Nozione di «circostanze imputabili al preponente»))
(2017/C 239/14)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: ERGO Poist’ovňa, a.s.
Convenuta: Alžbeta Barlíková
Dispositivo
1)
L’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o della durata in esso previsti.
2)
L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
3)
L’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.
(1) GU C 136 del 18.4.2016.