21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/15
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona — Italia) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa
(Causa C-75/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) - Direttiva 2008/52/CE - Direttiva 2013/11/UE - Articolo 3, paragrafo 2 - Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito - Diritto di accesso alla giustizia - Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione - Obbligo di essere assistito da un avvocato - Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale])
(2017/C 277/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Verona
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli
Convenuto: Banco Popolare — Società Cooperativa
Dispositivo
La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.
(1) GU C 156 del 2.5.2016.