16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 giugno 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Giovanni Pesce e a. (C-78/16), Cesare Serinelli e a. (C-79/16)/Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-79/16), Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia
(Cause riunite C-78/16 e C-79/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Protezione sanitaria dei vegetali - Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et Raju) - Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette - Validità - Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29 - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione - Obbligo di motivazione - Diritto a un indennizzo])
(2016/C 296/22)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Giovanni Pesce e a. (C-78/16), Cesare Serinelli e a. (C-79/16)
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-79/16), Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia
Dispositivo
L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), in rapporto alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) GU C 156 del 2.5.2016.
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