4.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 293/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa
(Causa C-89/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Applicazione dei regimi previdenziali - Lavoratori migranti - Persona che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri - Determinazione della legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 3 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafo 5 ter - Articolo 16 - Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Irricevibilità))
(2017/C 293/07)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Radosław Szoja
Convenuto: Sociálna poisťovňa
Con l’intervento di: WEBUNG, s.r.o.
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si deve tenere conto dei requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012.
(1) GU C 175 del 17.5.2016.