1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona e dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Santander, SA / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell SA (C-94/17)
(Cause riunite C-96/16 e C-94/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Ambito di applicazione - Cessione di credito - Contratto di mutuo concluso con un consumatore - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori - Conseguenze di tale carattere))
(2018/C 352/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudici del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Banco Santander, SA (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés (C-94/17)
Convenuti: Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Banco de Sabadell SA (C-94/17)
Dispositivo
1)
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, come quelle contenute nell’articolo 1535 del Código Civil (codice civile), nonché negli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso.
2)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.
3)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.
(1) GU C 145 del 25.4.2016.
GU C 151 del 15.5.2017.
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