18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Paweł Dworzecki
(Causa C-108/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Eccezioni - Esecuzione obbligatoria - Pena pronunciata in contumacia - Nozione di «citazione in giudizio ad personam» e di «notifica ufficiale con altri mezzi» - Nozioni autonome di diritto dell’Unione))
(2016/C 260/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parte
Paweł Dworzecki
Dispositivo
1)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l’Unione europea.
2)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma che è stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.
(1) GU C 156 del 2.5.2016.