15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zü Betriebs GmbH
(Causa C-138/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Diritto di comunicazione di opere al pubblico - Articolo 3, paragrafo 1 - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) - Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo - Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l’accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale))
(2017/C 151/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Attrice: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)
Convenuta: Zü Betriebs GmbH
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall’Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest’ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un’antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 222 del 20.6.2016.