28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/5
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Burgos — Spagna) — Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba, Rodrigo Moreno Benavente/Abadía Retuerta, SA
(Causa C-139/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) - Marchio denominativo nazionale La Milla de Oro - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Segni di provenienza geografica])
(2017/C 283/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Burgos
Parti
Ricorrente: Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba, Rodrigo Moreno Benavente
Convenuta: Abadía Retuerta, SA
Dispositivo
1)
Un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, non può costituire un’indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, può non appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo quale marchio costituirebbe una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione.
(1) GU C 200 del 6.6.2016.