3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal — Portogallo) — Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações
(Causa C-144/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttive 83/189/CEE e 98/34/CE - Progetto di regola tecnica - Notifica alla Commissione europea - Obblighi degli Stati membri - Violazione - Conseguenze))
(2017/C 104/31)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal
Parti
Ricorrente: Município de Palmela
Convenuto: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, nonché l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, devono essere interpretati nel senso che la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata, come l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell’ubicazione, attuazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate), allegato al Decreto-Lei n. 379/97 (decreto legge n. 379/97), del 27 dicembre 1997, come modificato dal Decreto-Lei n. 119/2009 (decreto legge n. 119/2009), del 19 maggio 2009, colpisce unicamente detta regola tecnica e non l’integralità del testo legislativo in cui è contenuta.
(1) GU C 211 del 13.6.2016.