20.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/8
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polonia) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
(Causa C-149/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «licenziamento» - Assimilazione ai licenziamenti delle «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro» - Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali))
(2017/C 392/11)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Parti
Ricorrenti: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra
Convenuto: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui all’articolo 2 qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
(1) GU C 222 del 20.6.2016.