24.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 239/14
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA
(Causa C-150/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista - Dazione in pagamento - Nozione di «aiuto di Stato» - Obbligo di notifica alla Commissione europea))
(2017/C 239/18)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Craiova
Parti
Ricorrente: Fondul Proprietatea SA
Convenuta: Complexul Energetic Oltenia SA
Dispositivo
1)
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, qualora
—
tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,
—
l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e
—
detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.
Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.
2)
Se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale lo Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione europea prima della sua esecuzione, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(1) GU C 200 del 6.6.2016.