4.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 293/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-151/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni - Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale])
(2017/C 293/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB
Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Dispositivo
1)
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione è applicabile al carburante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro, nella fattispecie quello in cui tale nave è stata costruita, a un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo merci da trasportare successivamente a un porto di un terzo Stato membro.
2)
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione a motivo del fatto che la fornitura di prodotti energetici di una nave è stata effettuata senza osservare i requisiti formali previsti da tale normativa, sebbene tale fornitura sia conforme a tutte le condizioni per l’applicazione previste da detta disposizione.
(1) GU C 191 del 30.5.2016.