24.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 239/15
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-154/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 94, paragrafo 1, e 96 - Regime del transito comunitario esterno - Responsabilità dell’obbligato principale - Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 - Nascita dell’obbligazione doganale - Sottrazione al controllo doganale - Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale - Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore - Articolo 213 - Pagamento in solido dell’obbligazione doganale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 - Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta - Articoli 201, 202 e 205 - Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta - Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione - Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato])
(2017/C 239/19)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Latvijas dzelzceļš» VAS
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
1)
L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce.
2)
L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente.
3)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.
4)
Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato.
5)
L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale.
(1) GU C 191 del 30.5.2016.